Estinzione anticipata della cessione del quinto (ABF Collegio di Bari n. 3906 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dal beneficio del termine, determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro, non impedisce l’applicazione dell’art. 125-sexies TUB e non esclude il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito. Il rimborso spetta anche quando il debito residuo sia stato saldato dal datore di lavoro mediante versamento del TFR, trattandosi di somme accantonate in favore del lavoratore. Per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 e anticipatamente estinti la riduzione riguarda tutte le componenti del costo, compresi i costi up front, secondo l’interpretazione della sentenza Lexitor recepita dal Collegio di coordinamento. I costi istantanei si riducono secondo la curva degli interessi; quelli recurring e gli oneri assicurativi secondo il criterio proporzionale ratione temporis. È illegittimo l’addebito dell’indennizzo per estinzione anticipata quando l’importo rimborsato in anticipo non supera la soglia di € 10.000,00.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 30.11.2021. Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione prodromica, si è rivolto all’Arbitro chiedendo, secondo il criterio pro-rata temporis, il rimborso di € 630,17 per spese fisse e commissioni accessorie; in via subordinata, per le voci ritenute up front, una riduzione rapportata alla curva degli interessi. Ha inoltre domandato la restituzione della commissione di estinzione anticipata di € 52,02, delle quote eventualmente versate in eccedenza e delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

L’intermediario si è opposto eccependo la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. per cessazione del rapporto di lavoro, con obbligo di saldare in un’unica soluzione il debito residuo anche tramite TFR e altre indennità ai sensi del d.P.R. n. 180/1950. Ha sostenuto che il debito era stato definito nel 2023 con il versamento di € 5.882,65 da parte del datore di lavoro in amministrazione straordinaria e che, dunque, non si era verificato il presupposto dell’estinzione anticipata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare. Secondo l’orientamento dell’Arbitro, non osta all’applicazione dell’art. 125-sexies TUB la circostanza che il contratto sia stato estinto a causa della cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto alla riduzione del costo del credito sussiste anche quando il debito residuo venga corrisposto dal datore di lavoro mediante versamento del TFR, perché si tratta di somme accantonate in favore del lavoratore. Il Collegio ha richiamato le decisioni del Collegio di Milano, del Collegio di Roma e del Collegio di Palermo, nonché i propri precedenti, qualificando l’eccezione infondata.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il proprio costante orientamento: in assenza di una chiara ripartizione tra oneri up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato ai fini del rimborso; i costi recurring si riducono in proporzione alle rate residue; l’intermediario è tenuto a rimborsare tutte le voci, incluso il premio assicurativo. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 e anticipatamente estinti, dopo la decisione della Corte costituzionale n. 263/2022 si applica l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C-383/18.

Il Collegio ha dato continuità alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio per i costi istantanei, in mancanza di una previsione pattizia proporzionale, è determinato in via integrativa secondo equità, preferibilmente con il metodo della curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento; per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati dell’ABF. Tale assetto è stato ritenuto conforme alla modifica introdotta dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023.

Applicando tali criteri, il Collegio ha accertato la natura up front delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, riconoscendo il diritto al rimborso nei limiti della domanda: € 134,80 per le spese fisse e € 193,94 per le commissioni accessorie. Ha invece respinto la richiesta di restituzione delle rate in eccedenza per carenza di evidenza documentale. Quanto all’indennizzo, richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 11679/2021, ha rilevato che l’importo rimborsato in anticipo è inferiore a € 10.000,00: l’addebito dei € 52,02 è pertanto illegittimo e va restituito. Le spese di assistenza professionale sono state negate in assenza di evidenze sulla rilevanza della presenza del professionista in questioni seriali e prive di complessità. Il ricorso è stato accolto parzialmente per € 381,00, oltre interessi legali dal reclamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1186 c.c.

Tutte le 9 sentenze sull'art. 1186 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *