Truffa telefonica e bonifici del cliente responsabilità banca per omessa diligenza (ABF Collegio di Napoli n. 3518 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il pagatore dispone personalmente l’operazione di bonifico, inserendo la disposizione e tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve ritenersi autorizzata e resta fuori dal regime di protezione previsto dalla PSD2 e dal d.lg. n. 11 del 2010, anche se il consenso è viziato da artifizi e raggiri del truffatore. Ciò non esclude una responsabilità concorrente dell’intermediario, valutata secondo le norme di diritto comune, quando dagli atti emerge un apporto causale alla frode: in particolare il mancato rilievo di indici di frode che il dipendente avrebbe potuto percepire. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è invece tenuto a verificare la corrispondenza tra beneficiario indicato e titolare del conto di accredito. Accertata la negligenza grave del cliente, il danno si ripartisce ex art. 1227 c.c.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un conto corrente aziendale, riceveva un sms di alert apparentemente della banca su un bonifico non autorizzato. Contattato il numero indicato, si trovava di fronte a un sedicente operatore del servizio antifrode e, nel contesto di tale rappresentazione, consentiva l’accesso remoto al computer e autorizzava un bonifico di € 49.900,00, presentato come operazione tecnica temporanea.
Il giorno successivo, sedicenti appartenenti alla Polizia Postale la inducevano a recarsi in filiale e a disporre quattro bonifici da € 50.000,00 e uno da € 15.000,00. Solo dopo contatti con la Questura comprendeva la truffa. Complessivamente trasferiva € 265.000,00 e agiva nei confronti dell’intermediario presso cui è radicato il conto e di quello dove risiedono i conti beneficiari, chiedendo € 200.000,00 al netto di rimborsi e sequestri.
La motivazione del Collegio
Le eccezioni preliminari cadono tutte. Il valore della controversia si determina dalla quantificazione del pregiudizio risarcibile indicata nella domanda, pari a € 200.000,00. La banca del beneficiario ha legittimazione passiva in forza del contatto sociale qualificato richiamato dal Collegio di Coordinamento n. 6886 del 2022. La doglianza sul monitoraggio antiriciclaggio opera come parametro di diligenza professionale, non come sindacato sanzionatorio, e il procedimento penale ha natura autonoma e finalità diverse.
Nel merito, la autenticazione delle operazioni è pacifica. Il Collegio esclude pertanto l’applicazione del regime protettivo dei servizi di pagamento, richiamando l’orientamento espresso dalla decisione del Collegio di Bologna n. 2290 del 2023: le operazioni disposte e autorizzate personalmente dal titolare restano fuori dal perimetro dei rimedi risarcitori tipici.
Resta però lo spazio per una responsabilità concorrente di diritto comune. Il personale dell’intermediario tratteneva la cliente e chiedeva chiarimenti, ma si accontentava di una giustificazione generica su una “operazione immobiliare”. Erano presenti plurimi segnali di rischio: bonifici in sequenza, svuotamento delle disponibilità, operatività incoerente con il profilo di una società con rapporti ultradecennali, conti di destinazione tutti presso il medesimo intermediario e cab, beneficiario coincidente con la società su quattro Iban diversi. La banca avrebbe dovuto approfondire ai sensi dell’art. 18, d.lg. n. 231 del 2007 ed eventualmente astenersi ex art. 42 del medesimo decreto. Ne è accertata la responsabilità per mancata diligenza.
Nessun addebito all’intermediario B: non sussiste un obbligo di verificare la corrispondenza tra beneficiario e titolare del conto, e la condotta successiva alla segnalazione è stata collaborativa, con blocco dei conti e trasferimento di € 85.028,10 al Fondo Unico di Giustizia.
Il Collegio rileva infine la natura gravemente colposa del comportamento della ricorrente: il mittente dell’sms era un numero non riconducibile alla banca e l’email proveniva da dominio estraneo, in una manipolazione non particolarmente sofisticata. Il danno si ripartisce ex art. 1227 c.c. e il risarcimento è liquidato nella misura del 30%, pari a € 60.000,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Nota della Redazione
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