Requisiti di partecipazione e onere di impugnazione immediata della clausola escludente (Cons. Stato n. 6105 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, le disposizioni del bando che escludono dalla procedura i candidati privi di determinati requisiti, pur inserite in un atto generale, hanno natura escludente e determinano una lesione immediata, attuale e diretta della sfera giuridica del candidato. Il candidato che intenda contestarle è pertanto gravato da un onere di impugnazione immediata, senza che rilevi la successiva adozione del provvedimento di esclusione, che di quella clausola costituisce il portato applicativo interamente vincolato. Laddove il bando richieda il mantenimento del requisito fino all’immissione in servizio, l’esclusione disposta per la perdita del requisito è atto vincolato e non richiede l’attivazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, che non trova applicazione nelle procedure concorsuali. Non sussiste rapporto di presupposizione necessaria tra il giudizio concorsuale e il separato giudizio civile di accertamento dell’invalidità.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura selettiva per titoli ed esami, interamente riservata a soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 legge n. 68 del 1999, bandita da una struttura sanitaria per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di assistente amministrativo. Si classificava al dodicesimo posto della graduatoria finale, ma veniva esclusa: l’amministrazione accertava che non risultava più iscritta negli elenchi provinciali dei disabili e che non aveva prodotto l’esito della visita di conferma dello stato invalidante.

La candidata impugnava davanti al TAR Campania il provvedimento di decadenza ed esclusione, estendendo poi l’impugnazione, con motivi aggiunti, agli atti consequenziali, tra cui la rettifica della graduatoria, la nomina dei vincitori e una convenzione per l’utilizzo della graduatoria. Il TAR rigettava il ricorso introduttivo e dichiarava improcedibili i motivi aggiunti. Proponeva appello la candidata; si costituivano l’INPS e la struttura sanitaria resistente.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge anzitutto la richiesta di rinvio dell’udienza in attesa della definizione del giudizio civile sull’invalidità. Non vi è rapporto di presupposizione necessaria tra i due giudizi, né ricorre un caso eccezionale che, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., possa giustificare il differimento.

Nel merito, il Collegio rileva che il bando prevedeva quale requisito generale di ammissione l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 legge n. 68 del 1999. È incontroverso che l’appellante non risultava più iscritta da una certa data. La delibera n. 158 del 2019 aveva chiarito che il requisito doveva essere posseduto alla scadenza del termine di presentazione della domanda e mantenuto fino all’eventuale immissione in servizio. Tale delibera era stata impugnata solo nel 2022, insieme al provvedimento di esclusione.

La Corte conferma la tardività dell’impugnazione. Le clausole escludenti del bando, attesa la loro natura, ledono immediatamente la sfera del candidato, senza che rilevi la successiva adozione del provvedimento di esclusione: chi intende contestarle ha l’onere di immediata impugnativa, non potendo attendere il provvedimento applicativo, interamente vincolato (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 551 del 2024).

Alla luce della delibera, l’esclusione costituisce atto vincolato, il che esclude la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, peraltro in generale inapplicabile alle procedure concorsuali. Il Collegio osserva che non emerge la differenza tra “sospensione” e cancellazione dall’elenco e che il provvedimento di esclusione evidenzia la mancata trasmissione dell’esito della visita di conferma prevista dall’art. 1, comma 4, legge n. 68 del 1999. La stessa appellante riconosce di aver perso il requisito nel corso della procedura.

Rileva, infine, che al momento della possibile assunzione la candidata non era iscritta al collocamento riservato ai disabili. L’eventuale esito favorevole del giudizio civile potrà dare luogo a conseguenze risarcitorie in quella sede, ma non sussisteva alcun obbligo dell’amministrazione di procedere ad ammissione con riserva. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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