Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo (ABF Collegio di Palermo n. 861 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto all’Arbitro Bancario Finanziario prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo è inammissibile. Il termine, fissato dalle Disposizioni ABF quale condizione di procedibilità della domanda, non è derogabile e la sua violazione può essere rilevata e dichiarata d’ufficio dal Collegio. La notifica del ricorso all’intermediario non sana il difetto, perché non equivale a una valutazione di ammissibilità. Il ricorrente può riproporre il ricorso dopo aver presentato un nuovo reclamo e averne atteso il riscontro nel termine.

Il Fatto

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente un contratto di finanziamento, sottoscritto nel luglio 2021, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento. Chiede quindi il rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali, quantificata in complessivi € 5.251,61, con richiamo all’art. 125-sexies TUB nella lettura c.d. Lexitor.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso: il reclamo risulta inviato il 9 ottobre 2025 e non ancora riscontrato, mentre il ricorso è stato depositato il 18 ottobre 2025, quindi prima della scadenza dei sessanta giorni. Nel merito sostiene che gli interessi non maturati fossero già stati detratti e che il contratto non prevedesse commissioni a carico del cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare, che assume carattere pregiudiziale rispetto a ogni valutazione sul merito della domanda di rimborso.

Dalla documentazione in atti risulta che il reclamo è stato inoltrato il 9 ottobre 2025 e che il ricorso è stato proposto il 18 ottobre 2025. Il riscontro dell’intermediario è intervenuto solo il 12 novembre 2025, dunque in data successiva alla presentazione del ricorso.

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15400/21, che ha chiarito come il mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra reclamo e ricorso comporti l’inammissibilità del ricorso. Si tratta di un vizio rilevabile d’ufficio, perché il termine è posto a presidio della funzione stessa della fase reclamo e non è disponibile per le parti.

La circostanza che l’ABF abbia notificato il ricorso all’intermediario non vale a sanare il difetto: la notifica attiene allo svolgimento del procedimento e non implica alcuna delibazione sull’ammissibilità. Il Collegio, rilevato il mancato rispetto del termine, dichiara pertanto il ricorso inammissibile, restando assorbita ogni questione sul merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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