Estinzione anticipata del finanziamento e rimborso dei costi up front e recurring (ABF Collegio di Bologna n. 911 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies TUB nel testo vigente alla data di sottoscrizione del contratto. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia fondata su un principio di proporzionalità, è determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità. Per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. Gli interessi legali decorrono dalla data del reclamo, quale atto formale di messa in mora.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato nel novembre 2011 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto in via anticipata nell’ottobre 2019, in corrispondenza della 95ª rata sulle 120 originariamente previste. Ha lamentato il mancato rimborso di quanto dovuto per le spese di istruttoria, le commissioni finanziarie, gli oneri di distribuzione e i costi assicurativi, chiedendo la restituzione di euro 691,85 oltre interessi legali dal reclamo.

Ha domandato inoltre la restituzione delle quote versate dopo l’estinzione e la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 200,00. L’intermediario ha contestato il diritto al rimborso e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’art. 125-sexies del TUB, da cui deriva il diritto del soggetto finanziato alla riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023: restano ferme le disposizioni dell’art. 125-sexies vigenti alla data di sottoscrizione, fatte salve le regole del codice civile in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa.

Il Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n. 26525/2019 dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, cui i Collegi ABF assicurano continuità, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile ai costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata sulla proporzionalità, è determinato in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati.

Nel caso concreto il Collegio attribuisce natura up front alle spese di istruttoria e agli oneri di distribuzione, attività circoscritte alla fase preliminare del contratto. Riconosce invece natura recurring alle commissioni finanziarie e ai costi assicurativi. Su questa base, tenuto conto delle somme già rimborsate, quantifica il rimborso dovuto.

Quanto agli interessi, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento 17 ottobre 2013, n. 5304, che qualifica l’obbligazione come restitutoria e non risarcitoria, con decorrenza dal reclamo. La domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva è invece respinta, perché il ricorrente non dà evidenza dei presupposti richiesti dalla decisione n. 4580/2025.

Il ricorso è quindi accolto in parte: il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di euro 99,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, e dispone il contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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