Uso di stupefacenti come causa escludente dal concorso in Guardia di Finanza (Cons. Stato n. 6524 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione dal concorso per l’arruolamento nella Guardia di Finanza, prevista per l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti, costituisce requisito di partecipazione e non misura sanzionatoria. All’accertamento delle circostanze normativamente tipizzate consegue un provvedimento di esclusione di natura vincolata, rispetto al quale l’Amministrazione non dispone di alcun margine di valutazione discrezionale. È estranea alla fattispecie ogni valutazione prognostica sull’attualità, sulla gravità o sulla reiterazione della condotta, nonché ogni autonoma ponderazione complessiva della personalità del candidato. La clausola del bando che prescrive il requisito va impugnata tempestivamente, configurandosi l’atto di esclusione come meramente ricognitivo di una lesione già prodotta.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento di allievi finanzieri e veniva escluso con provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza, per difetto dei requisiti di moralità e di condotta richiesti dal bando. L’esclusione si fondava su una segnalazione amministrativa relativa al rinvenimento di sostanze stupefacenti nel corso di un controllo di polizia e su un provvedimento prefettizio di ammonizione con invito a non fare più uso di stupefacenti.
Il TAR Lazio, Sezione Seconda, respingeva il ricorso, ritenendo documentato il compossesso della sostanza. Il candidato proponeva appello, censurando l’accertamento dei fatti e l’interpretazione della causa di esclusione come automaticamente operativa al verificarsi di un solo episodio, senza valutazione complessiva della condotta successiva e del giudizio positivo espresso dall’articolazione periferica del Corpo.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, la Sezione ritiene che l’assenza della sostanza indosso al candidato non escluda la rilevanza dell’episodio, avuto riguardo alle modalità del controllo: la sostanza, oggetto di passaggio tra i presenti e gettata a terra all’arrivo dei militari, era complessivamente nella disponibilità del gruppo, con ulteriore quantitativo occultato nei pressi della panchina. A ciò si aggiunge che l’interessato non ha contestato in sede amministrativa il provvedimento prefettizio né ha rivendicato la propria estraneità al compossesso.
Sul secondo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 199/1995 non consente alcuna valutazione discrezionale e non presenta frizioni con i principi costituzionali di ragionevolezza e di legalità, atteggiandosi la causa escludente come requisito di partecipazione e non come misura sanzionatoria (Cons. Stato, Sez. II, n. 609 del 2023).
Il Collegio richiama inoltre la propria recente pronuncia (Cons. Stato, Sez. II, n. 591 del 2025), che ha escluso la possibilità di considerare non ostativa la detenzione, per uso personale, di un modesto quantitativo di stupefacente. Le clausole del bando che impongono l’immediata impugnazione sono quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione, la cui carenza produce l’effetto escludente, restando l’atto successivo meramente dichiarativo.
Da ultimo, la Sezione conferma che l’introduzione della fattispecie escludente ha tipizzato in forma espressa un ambito in precedenza rimesso alla discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, Sez. II, n. 8338 del 2024; n. 5209 del 2024; n. 2540 del 2022). Accertate le circostanze previste dalla norma, l’Amministrazione è vincolata a disporre l’esclusione, senza onere di motivare l’attualità o l’adeguatezza del giudizio di inidoneità. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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