Accesso del coobbligato solidale al fascicolo ispettivo contributivo (TAR Marche n. 66 del 20.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il coobbligato solidale, destinatario di un verbale unico di accertamento e notificazione per inadempienze contributive, vanta il diritto di accesso al fascicolo ispettivo, comprensivo del verbale notificato all’obbligato principale. Le esigenze difensive riconducibili all’art. 24 Cost. e all’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 prevalgono sulla riservatezza dei terzi, imponendo l’ostensibilità “comunque” degli atti necessari alla cura di interessi giuridicamente protetti. L’accesso resta subordinato a una valutazione caso per caso della stretta funzionalità rispetto alla posizione soggettiva da tutelare. Il diniego fondato sull’asserita estraneità del documento al richiedente è illegittimo; l’amministrazione deve consentire l’estrazione di copia, previo eventuale dissenso dei controinteressati e oscuramento dei dati sensibili.
Il Fatto
L’INPS, in qualità di obbligato solidale, ha notificato a una società un estratto del verbale unico di accertamento e notificazione emesso nei confronti di una ditta per evasione contributiva relativa al periodo giugno 2019 – marzo 2021. La contestazione si fondava sull’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che pone a carico del committente l’obbligazione solidale per i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell’appalto.
La società ha quindi chiesto all’INPS e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata l’accesso all’intero fascicolo istruttorio. Entrambe le amministrazioni hanno negato l’ostensibilità: l’INPS ha eccepito che i documenti erano già stati trasmessi all’obbligato principale e che il verbale non poteva essere consegnato a un soggetto giuridico diverso; l’ITL ha sostenuto di non detenere gli atti. Da qui il ricorso per l’annullamento dei due dinieghi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di estromissione dell’ITL. La ricorrente ha indirizzato l’istanza agli enti che hanno formato l’atto e che nello stesso sono citati; il fatto che il documento sia materialmente detenuto dall’INPS non rende l’Ispettorato estraneo al giudizio, costituendo solo una circostanza rilevante ai fini dell’ordine di esibizione. L’estromissione è quindi respinta.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale afferma il diritto all’accesso del coobbligato ai verbali di accertamento relativi a inadempienze contributive, in quanto la ricorrente è destinataria del verbale quale coobbligata solidale. Il titolo dell’accesso non richiede la titolarità esclusiva dell’interesse, ma la sussistenza, anche solo astratta, dell’utilità che il richiedente intende trarre dall’acquisizione documentale in vista della tutela in giudizio.
La Corte richiama il principio per cui le necessità difensive, riconducibili all’art. 24 Cost., sono prioritarie rispetto alla riservatezza dei terzi. L’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 impone che l’accesso sia garantito “comunque” a chi debba conoscere determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti. Il Collegio richiama TAR Lazio, Roma, n. 8639 del 2022, che impone una valutazione caso per caso della stretta funzionalità dell’accesso, escludendo la prevalenza acritica di esigenze difensive genericamente enunciate.
Nel caso concreto la ricorrente ha correttamente motivato l’istanza con riferimento al proprio diritto di difesa e alla necessità di visionare il fascicolo integrale per impugnare il verbale notificatole. Non convince l’eccezione di genericità: a fronte della richiesta del fascicolo ispettivo, il diniego riguarda uno specifico documento e ne afferma l’integrale non ostensibilità.
Il ricorso è quindi accolto nei confronti dell’INPS, che detiene e ha formato il documento. Il Collegio salvaguarda le esigenze dei lavoratori della controinteressata: l’INPS potrà interpellare i titolari dei dati riservati entro cinque giorni, per verificarne il dissenso, espresso in ulteriori cinque giorni. Previa valutazione dei dissensi e possibilità di superarli con l’oscuramento dei dati anagrafici, l’INPS consentirà l’accesso e l’estrazione di copia entro quindici giorni. Le spese sono compensate in relazione alla natura parziale del diniego e alla delicatezza degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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