Nessun recupero dell’anzianità eccedente nel transito a ispettore superiore (Cons. Stato n. 7020 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dall’art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 95/2017 valorizza l’anzianità maturata nella qualifica di provenienza esclusivamente quale requisito per l’accesso, a ruolo aperto e previo scrutinio per merito comparativo, alla qualifica superiore. Essa non riconosce alcun diritto al recupero dell’anzianità eccedente il minimo richiesto nella nuova qualifica. L’assenza di un siffatto recupero non integra violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., rientrando nelle scelte discrezionali del legislatore in materia di inquadramento del personale. Nessuna disparità di trattamento è configurabile rispetto ai colleghi con minore anzianità, poiché la progressione a ruolo aperto non pone i dipendenti in concorso tra loro. Ne deriva la carenza di rilevanza della questione di legittimità costituzionale riproposta in appello.
Il Fatto
Il ricorso in appello chiede la riforma della sentenza del TAR Piemonte, Sezione Prima, n. 620/2023, che aveva respinto l’impugnazione del decreto del Capo della Polizia con cui gli odierni appellanti erano stati promossi alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
I ricorrenti, tutti ispettori capo con elevata anzianità nel ruolo, contestavano che il provvedimento non riconoscesse l’anzianità di servizio maturata nella qualifica precedente nella parte eccedente quella minima necessaria per la promozione. Lamentavano una disparità di trattamento rispetto ai colleghi meno anziani e il venir meno della valorizzazione della professionalità acquisita. Il TAR aveva ritenuto infondati i motivi e la questione di costituzionalità; da qui l’appello, con riproposizione delle censure e dell’incidente di costituzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, riproposta dalle amministrazioni appellate dopo l’assorbimento in primo grado. L’eccezione è infondata: la differente anzianità dei singoli non rileva, perché tutti agiscono per l’accertamento del medesimo diritto, e non sussiste conflitto di interessi, posto che la norma transitoria prevede la progressione a ruolo aperto, senza limiti di posti.
Nel merito, il Consiglio di Stato condivide il ragionamento del primo giudice. La norma transitoria, in via eccezionale e derogatoria, ha consentito a tutti gli ispettori capo in possesso dell’anzianità minima di transitare alla qualifica superiore senza limiti di ruolo e a prescindere dal titolo di studio, richiesto invece a regime. Il legislatore ha dunque considerato proprio l’anzianità maturata quale unico requisito di accesso: è quindi priva di fondamento la censura sulla mancata valorizzazione della professionalità.
Quanto al recupero dell’anzianità eccedente, il Collegio rileva che per la Polizia di Stato tale meccanismo non è mai stato previsto, né in precedenza né all’attualità. L’anzianità pregressa rileva solo per l’accesso alla qualifica superiore e ai fini pensionistici, ma non si trascina nella nuova qualifica, essendo assorbita dall’aumento stipendiale. Nel previgente sistema a ruolo chiuso non vi era inoltre uno sviluppo di carriera certo e predeterminato, con la conseguenza che non si impone ora alcun recupero.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale sulla precedente riforma ordinamentale delle forze di polizia. La Corte cost. n. 63 del 1998 ha affermato che l’art. 97 Cost. resta estraneo alla tutela di posizioni acquisite, rientrando le variazioni dell’assetto organizzatorio nelle scelte di merito del legislatore. La Corte cost. n. 151 del 1999 ha poi escluso che esista un principio costituzionale imponente la intangibilità degli sviluppi di carriera o la conservazione delle pregresse anzianità in qualifica diversa.
Difetta infine l’interesse alla censura sulla disparità rispetto ai colleghi meno anziani: trattandosi di accessi a ruolo aperto, senza limiti di posti, non si comprende quale effetto negativo sia derivato agli appellanti dall’accesso consentito ai colleghi. Ne consegue la carenza di rilevanza dell’incidente costituzionale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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