Modifica del bando e soccorso istruttorio: onere di consultazione e autoresponsabilità (TAR Sardegna n. 708 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative di massa per la concessione di finanziamenti pubblici, il concorrente che abbia già presentato domanda è tenuto a consultare le modifiche e integrazioni dell’avviso pubblicate con le medesime forme di pubblicità dell’avviso stesso, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Un dovere di comunicazione individuale delle modifiche non è desumibile dalla lex specialis né dall’asserito contatto sociale con l’amministrazione, la cui imposizione contrasterebbe con i principi di efficienza e buon andamento. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990 opera nei limiti delle integrazioni documentali richieste dall’ufficio istruttore e non si estende all’omessa presentazione di una nuova domanda sostitutiva entro il termine perentorio. La proroga dei termini e la specificazione in senso più favorevole della nozione di fatturato costituiscono scelta discrezionale insindacabile, non lesiva della par condicio quando l’accesso alla procedura è soggetto alle medesime forme di pubblicità.

Il Fatto

Laore Sardegna approvava un avviso pubblico per sovvenzioni alle micro, piccole e medie imprese del florovivaismo, dell’orticoltura e della vitivinicoltura, con dotazione di euro 800.000,00, in attuazione dell’art. 27 della legge regionale n. 22/2020. La quantificazione dell’aiuto si fondava sulla differenza tra il fatturato del periodo 1° marzo – 31 maggio 2020 e quello del corrispondente periodo 2019, moltiplicata per un coefficiente di compensazione.

La società ricorrente presentava domanda il 9 marzo 2021, calcolando il calo di fatturato sulle sole fatture. Con determinazione n. 272 del 30 marzo 2021 Laore integrava l’avviso, includendo nel fatturato anche gli scontrini cosiddetti semi parlanti e consentendo la ripresentazione della domanda entro il termine prorogato al 15 aprile 2021. La società, che nel frattempo aveva ottenuto il contributo sulla base della domanda originaria, chiedeva il 13 settembre 2021 la riammissione al bando per computare anche gli scontrini. L’istanza veniva rigettata perché tardiva; da qui il ricorso per annullamento e risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e ritiene superfluo l’esame delle eccezioni in rito, applicando il principio della ragione più liquida: ove sussistano ragioni che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato dall’esaminare le questioni processuali.

Il motivo centrale concerne la mancata comunicazione individuale dell’integrazione dell’avviso, che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare, secondo la tesi attorea, in forza dei principi di correttezza e buona fede e mediante il soccorso istruttorio. Il Tribunale ritiene la doglianza infondata sul presupposto dell’autoresponsabilità del concorrente: grava su chi chiede un finanziamento pubblico un onere minimo di diligenza, consistente nella consultazione delle modifiche pubblicate con le stesse modalità dell’avviso, secondo il precedente del Consiglio di Stato n. 6447/2024.

Un dovere di comunicazione personale non risulta contemplato da alcuna disposizione della lex specialis. Esso non può ricavarsi nemmeno dal preteso contatto sociale sorto con la presentazione della domanda, non esigibile in procedure comparative e di massa, perché un simile obbligo contrasterebbe con i principi costituzionali di efficienza e buon andamento dell’amministrazione.

Quanto al soccorso istruttorio, l’art. 6 della legge n. 241/1990 consente al responsabile del procedimento di chiedere dichiarazioni e rettifiche di istanze erronee o incomplete, mentre l’art. 12, comma 11, dell’avviso prevede l’assegnazione di un termine perentorio per le integrazioni. L’istituto è stato correttamente applicato con riferimento alla domanda del 9 marzo 2021, integrazione che ha consentito l’erogazione del contributo; gli scontrini semi parlanti avrebbero invece dovuto essere prodotti con una nuova domanda sostitutiva nei termini perentori dell’avviso.

La proroga dei termini e l’integrazione della lex specialis, in senso più favorevole ai beneficiari, costituiscono scelta discrezionale coerente con la normativa primaria e con i principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, non sindacabile nel merito. La scelta era giustificata dall’esigenza di erogare gli aiuti entro il 31 dicembre 2021, termine previsto dal quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato per la COVID-19. Non è ravvisabile alcuna lesione della par condicio, poiché l’accesso alla procedura era soggetto alle medesime forme di pubblicità dell’avviso.

Il rigetto dei profili di illegittimità e il riconoscimento del rispetto delle regole di correttezza e buona fede comportano il rigetto della domanda risarcitoria. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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