Silenzio del Comune sull’inerzia nella verifica dell’ottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 767 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza con cui il proprietario frontista sollecita l’esercizio dei poteri di verifica e inibitori in materia edilizia, volti ad accertare l’ottemperanza a un ordine di demolizione. Il privato può dolersi dell’inerzia dell’ente locale in ordine al mancato esercizio dei poteri repressivi, purché li abbia stimolati con un’appropriata segnalazione, proveniente da un soggetto legittimato a invocare l’attivazione della vigilanza. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina al Comune di concludere il procedimento entro un termine. La nomina del Commissario ad acta resta riservata all’eventuale ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile e di un vigneto nel territorio comunale, lamenta che il vicino frontista ha realizzato opere abusive, consistite nello spostamento del muro di recinzione e nella realizzazione di un solaio che ha inglobato la rampa di accesso al garage condominiale. Le opere erano state oggetto di un ordine di demolizione, la cui impugnazione da parte del contrainteressato è stata dichiarata irricevibile con sentenza del TAR divenuta definitiva.
Dopo una prima diffida e un accesso agli atti, il ricorrente ha appreso che il ripristino era stato eseguito in modo non conforme. Ha quindi invitato il Comune a verificare la corrispondenza della demolizione all’ordinanza e a porre in essere le azioni per ripristinare la legalità. L’Amministrazione non ha riscontrato l’istanza né ha adottato alcun provvedimento. Il Comune e il contrainteressato non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il condivisibile orientamento secondo cui è consentito dolersi in giudizio dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine al mancato esercizio di poteri repressivi e inibitori in materia edilizia, sempre che tali poteri siano stati stimolati dalla parte mediante un appropriato atto di segnalazione proveniente da un soggetto legittimato a dolersi della mancata attivazione dei poteri di vigilanza conferiti dalla legge all’ente locale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sent. n. 5343/2024).
Nel caso concreto risulta in atti che il ricorrente, frontista del contrainteressato, ha sollecitato il Comune all’esercizio dei poteri di verifica e inibitori tesi ad accertare l’ottemperanza a quanto prescritto nell’ordine di demolizione. La posizione del frontista integra dunque la legittimazione richiesta dall’orientamento richiamato: il privato non agisce come quisque de populo, ma come soggetto direttamente inciso dall’inerzia dell’ente.
Su queste premesse il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza del ricorrente è dichiarato illegittimo. Il Comune dovrà esercitare i poteri di verifica e riscontrare l’istanza dell’interessato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Il Collegio riserva la nomina del Commissario ad acta, su istanza dell’interessato, all’eventuale ulteriore inerzia del Comune: la misura sostitutiva non è disposta ora, ma resta subordinata al perdurante inadempimento dell’ente. Il Comune, che con la propria condotta ha dato causa alla lite, è condannato alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro 1500,00 oltre generali e accessori. Nessuna pronuncia sulle spese quanto al contrainteressato, non costituito.
Nota della Redazione
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