Revoca NCC non è autotutela ma serve il contraddittorio sui motivi (Cons. Stato n. 8418 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, disposta per la violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali, non costituisce esercizio del potere di autotutela, ma provvedimento essenzialmente esecutivo, volto a porre rimedio alla turbativa degli interessi provocata dal comportamento del titolare. Ne consegue che non trovano applicazione i termini dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990 né le regole procedimentali dettate per l’annullamento d’ufficio. Restano invece applicabili le regole generali sul contraddittorio procedimentale, che impongono di comunicare i motivi ostativi effettivamente posti a fondamento della determinazione finale. È illegittimo, per violazione del contraddittorio e difetto di istruttoria, il provvedimento che fondi il diniego su ragioni non precedentemente comunicate all’interessato e su un accertamento relativo a un immobile diverso da quello oggetto dell’atto di avvio.
Il Fatto
Il titolare di un’autorizzazione NCC rilasciata da un Comune ha chiesto il rinnovo del titolo e la sostituzione del veicolo, indicando una nuova rimessa nel territorio comunale. A seguito dell’accoglimento di un ricorso avverso il silenzio, l’Amministrazione ha avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione, contestando la mancanza dei requisiti relativi alla rimessa. Dopo il contraddittorio, il Comune ha adottato una determinazione che ha disposto la revoca e il conseguente diniego di rinnovo.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Il titolare e la società cooperativa hanno proposto appello, deducendo la diversità tra le ragioni ostative comunicate e quelle poste a base del provvedimento finale, il difetto di istruttoria e la violazione dei termini dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto la determinazione impugnata come atto complesso, recante la revoca dell’autorizzazione e il conseguente diniego di rinnovo. La revoca non è però espressione di autotutela: l’Amministrazione non torna sulla funzione di abilitazione, ma gestisce le conseguenze dell’uso del titolo, reagendo a una condotta ritenuta non conforme. Si tratta quindi di esercizio di un potere vincolato, una volta accertati i presupposti, con effetti estintivi della posizione di vantaggio.
Da ciò deriva, sul piano processuale, l’inapplicabilità del termine massimo di esercizio del potere di cui all’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990 e l’insussistenza di un affidamento tutelabile, poiché la decisione sul rinnovo non è vincolata alle determinazioni precedenti. Restano invece in vigore le regole del contraddittorio, richiamate dagli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il Collegio precisa che il rispetto del contraddittorio è prescritto per ogni procedimento e assume rilievo preponderante quando si conclude con un provvedimento sfavorevole.
Nel caso concreto, l’atto di avvio e la comunicazione dei motivi ostativi facevano riferimento alla sola carenza della rimessa nel territorio comunale. Il provvedimento finale ha invece fondato il diniego su plurimi motivi ulteriori: la sede del vettore, lo stato di inattività dell’impresa e l’invalidità del conferimento della licenza alla cooperativa. Rispetto a tali ragioni il contraddittorio non è stato assicurato, con conseguente violazione delle regole procedimentali.
Quanto all’unica ragione comunicata, relativa alla rimessa, il Collegio rileva un ulteriore vizio. Gli atti procedimentali richiamavano la rimessa in una via, mentre il provvedimento concerneva quella nuova dichiarata in altra via, oggetto di accertamenti successivi. La disponibilità di quest’ultima risultava peraltro documentata da un contratto di comodato depositato. Gli accertamenti sulla non utilizzazione nel periodo precedente non sono determinanti, poiché l’autorizzazione era stata sequestrata per un lungo arco temporale. Il richiamo al verbale di polizia municipale non integra l’istruttoria, non contenendo alcun accertamento specifico riferito all’appellante.
L’appello è pertanto accolto e la determinazione annullata, con effetto conformativo che impone all’Amministrazione di rideterminarsi nel merito. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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