Memoria tardiva inammissibile e prova decisiva nella contraffazione (Cass. pen. Sez. VII n. 37036 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La memoria depositata nell’interesse dell’imputato oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, da computarsi interi e liberi con esclusione del dies a quo e del dies ad quem, non può essere valutata ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Il motivo di ricorso che denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva è ammissibile solo se il mezzo di prova era stato chiesto a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e, confrontato con le argomentazioni della motivazione, risulta determinante per un esito diverso del processo, non limitandosi a incidere su aspetti secondari. La censura che oppone una diversa ricostruzione del fatto, senza dedurre il travisamento della prova, è inammissibile. La richiesta di particolare tenuità del fatto avanzata per la prima volta con i motivi nuovi di appello è irrituale, perché questi devono costituire mero sviluppo dei motivi principali.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 476 cod. pen., relativo alla contraffazione, in esso assorbito il fatto di cui al capo B. La difesa deposita una memoria il 19 giugno 2026, in vista dell’udienza fissata al 24 giugno 2026.
Il ricorso articola tre motivi: violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione; violazione degli artt. 117 e 476 cod. pen. in ordine alla conoscenza della qualifica soggettiva del concorrente intraneus; violazione degli artt. 131-bis, 62-bis e 133 cod. pen. per l’esclusione della particolare tenuità, il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto l’inammissibilità della memoria difensiva. Il termine di quindici giorni posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. va computato interi e liberi, escludendo sia il giorno iniziale sia quello finale; il deposito del 19 giugno rispetto all’udienza del 24 giugno è dunque tardivo. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, espresso tra le altre da Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015 e da Sez. 3, ord. n. 30333 del 23/04/2021.
Il primo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità. La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e deve risultare determinante per un esito diverso, non potendo incidere su aspetti secondari: il principio è ribadito da Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013 e da Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010. La Corte di merito ha peraltro esposto le ragioni del mancato acquisto dell’originale del documento, fondando la conferma della responsabilità sulla deposizione di un teste e sul parere del consulente della parte civile, con esame diretto della copia e della sua qualità. La motivazione è congrua e logica, e la difesa non ha dedotto il travisamento della prova richiamato da Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016.
Il secondo motivo, volto a contestare la conoscenza della qualifica soggettiva del concorrente, oppone una mera alternativa ricostruzione dell’accaduto senza allegare il travisamento della prova, e pertanto non supera il vaglio di legittimità.
Il terzo motivo è inammissibile nella parte relativa alla particolare tenuità: la richiesta è stata avanzata irritualmente con i motivi nuovi di appello. In materia di impugnazioni, la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, senza allargare il petitum con censure non tempestivamente formalizzate: così Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020. L’inammissibilità è rilevata ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. Il motivo è nel resto manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale dato conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti, tra cui i precedenti penali e la congruità della pena, inferiore al medio edittale.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa ravvisati in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, richiamando Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 117 c.p. – Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento