Incarico di progettazione, irricevibile la contestazione del professionista escluso (TAR Marche n. 1172 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È irricevibile il ricorso con cui il professionista contesti l’affidamento di un incarico di progettazione a un altro tecnico, quando abbia avuto piena conoscenza dell’atto di affidamento e ne abbia omesso l’impugnazione nel termine decadenziale: l’accesso agli atti progettuali, intervenuto in epoca successiva, non giustifica la tardività della doglianza sull’an. L’eccezione di irricevibilità va accolta anche quando il ricorrente non documenti alcuna legittimazione ad agire in rappresentanza o in sostituzione del soggetto attuatore originario. La censura che denunci l’utilizzo abusivo di elaborati e soluzioni progettuali altrui integra una lesione di diritto soggettivo e, come tale, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di progettazione delle opere pubbliche. Il termine previsto dall’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, ha natura sollecitatoria e non perentoria.

Il Fatto

Il Comune di Jesi avviava i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di Recupero relativo a un immobile già adibito a cartiera. Il soggetto attuatore originario, che si era obbligato a realizzarle con atto unilaterale d’obbligo, era stato dichiarato fallito nel 2014 e non aveva completato gli interventi. Con determinazione n. 1621/2021 l’amministrazione affidava a un professionista esterno la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la direzione lavori; con delibera di Giunta n. 279/2024 approvava il progetto; con le determinazioni n. 458 e n. 498 del 2025 aggiudicava e prendeva atto dell’affidamento dei lavori.

Il ricorrente, progettista del soggetto attuatore originario, impugnava tali atti lamentando l’inutilità del nuovo incarico e di avere diritto all’affidamento, oltre all’utilizzo abusivo dei propri elaborati. Si costituiva il solo Comune resistente, eccependo plurimi profili in rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. È fondata quella che investe le censure volte a rimettere in discussione il rapporto tra il Comune e il soggetto attuatore originario, ormai definito con atti risalenti e con l’escussione delle garanzie fideiussorie. Il ricorrente, inoltre, non ha documentato alcuna legittimazione ad agire in rappresentanza o in sostituzione della società o della curatela fallimentare.

È parimenti fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso contro la determinazione di affidamento dell’incarico. L’atto era stato pubblicato all’albo pretorio e il ricorrente ne aveva comunque conoscenza documentata: la corrispondenza intercorsa dimostra che egli contestava in radice l’affidamento a un progettista diverso, a prescindere dal contenuto del progetto. L’accesso agli atti del 2025 non può quindi giustificare l’impugnazione tardiva dell’incarico, ma solo, al più, la contestazione della delibera di approvazione del progetto.

Quanto a quest’ultima, l’eccezione è parzialmente fondata: l’impugnazione è irricevibile nella parte in cui mira a rimettersi in termini sull’affidamento, mentre è tempestiva nella parte relativa al contenuto del progetto, non pubblicato e conoscibile solo tramite accesso. Su tale profilo rileva però il difetto di giurisdizione rilevato d’ufficio: la dedotta violazione del diritto d’autore integra una posizione di diritto soggettivo estranea al perimetro del giudice amministrativo.

Nel merito, il Collegio ritiene comunque infondate le doglianze. Dagli atti emerge la necessità di un nuovo progetto di completamento, stante lo stato incompiuto dei lavori ammesso dallo stesso ricorrente, che aveva riconosciuto l’esigenza di aggiornare il proprio elaborato. Il termine dell’art. 1 del D.L. 76/2020 non è perentorio, ma sollecitatorio. Infine, il ricorrente non era tecnico di fiducia dell’amministrazione, ma del soggetto privato onerato dei lavori: la pretesa violazione della continuità progettuale ex art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è quindi infondata. Il ricorso per motivi aggiunti ripropone le stesse doglianze e ne condivide l’esito. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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