Ottemperanza al giudicato e spese accessorie nel rito ex art. 114 c.p.a. (TAR Campania n. 2033 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il creditore della pubblica amministrazione può ottenere, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, il rimborso delle spese accessorie successive al titolo, ma solo per le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, restando escluse quelle relative ad atti di precetto o a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Tali voci, in quanto funzionali, sono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite del giudizio di ottemperanza, fatta salva l’eventuale registrazione del titolo azionato. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali sulla somma, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Il commissario ad acta, nominato per l’ulteriore inottemperanza, è individuato ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, con munus obbligatorio e compenso rientrante nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 3341/2021, con la quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento in suo favore delle spese di lite anticipate nel giudizio civile conclusosi con decreto ex legge n. 89/2001. Il titolo era stato notificato con formula esecutiva e non era seguito alcun adempimento.

Oltre alla domanda principale, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, la condanna ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. e il pagamento delle spese di giudizio. L’Amministrazione si è costituita con mera costituzione di stile. La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento. È decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo azionato, avvenuta in data 14 giugno 2021, ai sensi dell’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che il Ministero abbia dato esecuzione. L’ordine di pagamento è impartito nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Quanto agli interessi sul credito, il Collegio li riconosce a far data dal passaggio in giudicato della sentenza-decreto, come da certificato in atti. Il thema decidendum si sposta poi sulle spese successive al titolo e non liquidate nello stesso.

Il Tribunale aderisce all’orientamento per cui, in sede di ottemperanza, sono dovute le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo, nonché quelle relative ad atti accessori che trovano titolo nel provvedimento giudiziale. Non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, come quelle di precetto o le procedure esecutive non satisfattive, perché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019, sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018 e sent. 3977 del 19.7.2019.

Le voci funzionali vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite del presente giudizio, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo non può ritenersi ricompreso nella liquidazione. Per l’ulteriore inottemperanza è designato sin d’ora il commissario ad acta, individuato ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 a cura della Direzione affari giuridici e legali. Il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne.

Il Collegio dispone infine la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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