Accessi in alloggi ERP non autorizzati e diniego di sanatoria (TAR Lazio n. 15489 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la causa ostativa prevista dall’art. 22, comma 147, l.r. Lazio n. 1/2020 opera in presenza di più di tre accessi non autorizzati in immobili ERP, e non richiede che gli accessi abbiano ad oggetto più di tre immobili distinti. La ratio della norma è sanzionare la reiterazione dell’ingresso non comunicato e non autorizzato dall’ente gestore. È irrilevante che l’istante non sia assegnatario ma componente del nucleo familiare dell’assegnatario, poiché anche in tal caso la presenza nell’alloggio deve essere preventivamente comunicata o autorizzata. I rientri nel medesimo immobile integrano ulteriori accessi computabili.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha negato l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio ERP occupato dal novembre 2009. Il diniego si fonda sulle verifiche anagrafiche, dalle quali risulta che l’istante ha effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza preventiva comunicazione o autorizzazione dell’ente gestore, in violazione dell’art. 22, comma 147, l.r. n. 1/2020.

Il ricorrente ha sostenuto che i trasferimenti anagrafici non integrano occupazioni abusive, ma convivenze legittime presso la nonna paterna e l’ex coniuge, entrambi assegnatari. I rientri nei medesimi immobili sarebbero mere riattivazioni di situazioni abitative interrotte. L’unico accesso privo di titolo sarebbe quello relativo all’alloggio da regolarizzare. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata considerazione delle controdeduzioni. Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 22, comma 147, l.r. n. 1/2020, che esclude da nuove assegnazioni e regolarizzazioni i soggetti che risultano aver effettuato più di tre accessi in immobili ERP senza comunicazione preventiva o autorizzazione dell’ente gestore. Da tale formulazione il Tribunale desume che la causa ostativa è legata al numero degli accessi e non al numero degli immobili interessati.

La ratio della disposizione è individuata nella volontà di sanzionare la reiterazione dell’accesso non autorizzato, a prescindere dal numero degli immobili in cui gli accessi si collocano. La tesi del ricorrente, secondo cui le presenze presso i nuclei familiari degli assegnatari non costituirebbero occupazioni abusive, non è condivisa dal Collegio.

Il comma 147 richiama esclusivamente gli accessi effettuati senza comunicazione preventiva o autorizzazione dell’ente gestore. Le risultanze anagrafiche non sono contestate e confermano gli accessi; l’istante non ha allegato né provato l’intervenuta comunicazione o autorizzazione. Da qui l’infondatezza della censura di violazione di legge.

Il Tribunale affronta poi l’argomento secondo cui l’istante non è mai stato assegnatario, ma solo componente del nucleo familiare dei vari assegnatari. La circostanza è ritenuta priva di rilievo: anche in tal caso la presenza negli alloggi avrebbe dovuto essere comunicata in via preventiva o autorizzata dall’ente gestore. La qualificazione soggettiva dell’occupante non neutralizza quindi il presupposto della causa ostativa.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, il Collegio rileva che il provvedimento dà conto delle controdeduzioni e delle ragioni per cui esse non consentono di superare il motivo ostativo. Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono integralmente compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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