Cass. pen. Sez. V n. 35760 del 09.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 35760/2026, depositata il 09/10/2026 (R.G. 18292/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile Nel procedimento a carico di avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte di assise di appello di L’Aquila Udita la relazione del Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di assise di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di cui al capo a) – in quanto riqualificato da quello di omicidio preterintenzionale a quello di percosse – per mancanza di querela, presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. confermandone, invece, la responsabilità penale per il reato di cui al capo b) di lesioni in danno della ricorrente.

In ragione della pronuncia di proscioglimento relativa al delitto ascritto al capo a), la Corte territoriale ha revocato le statuizioni civili pronunciate in favore e, quanto a anche la disposta provvisionale per l’importo di euro 20.000.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione agli effetti civili, affidandosi a quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 538, comma 2, 539 e 74 cod. proc. pen., nonché degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., ritenendo illegittima la revoca delle statuizioni civili in proprio favore perché la pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela, in quanto intervenuta dopo l’accertamento della sussistenza del fatto materiale e del nesso causale con l’evento morte e determinata dalla sola impossibilità di ritenere sussistente l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 584 cod. pen., con conseguente riqualificazione del fatto nel reato di percosse, non esclude la responsabilità civile dell’imputato.

2.2. Mediante il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 75 e 538 cod. proc. pen. e omessa valutazione autonoma della propria domanda civile proposta quale prossimo congiunto della vittima. L’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale sarebbe stato, secondo la difesa della ricorrente, quello di aver revocato le statuizioni civili senza procedere all’accertamento della responsabilità civile dell’imputato, così violando il principio dell’autonomia dell’azione civile rispetto a quella penale.

Lamenta, invero, che l’accertamento del nesso causale tra la condotta del e il decesso del proprio padre integra una forma di responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ. e, dunque, a norma dell’art. 538, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui il giudice decide sulla domanda della parte civile in caso di proscioglimento quando è fondata su un fatto illecito) non avrebbero potuto essere automaticamente revocate le statuizioni civili.

2.3. Con il terzo motivo assume vizio di motivazione rispetto alla revoca delle statuizioni civili in suo favore per la contraddizione interna tra l’accertamento del nesso causale e la revoca del risarcimento nonché per omessa motivazione sull’autonoma responsabilità civile dell’imputato per il fatto illecito accertato.

2.4. Mediante il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt. 2 e 29 Cost. per la mancata valutazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito da essa ricorrente per aver assistito alla morte del padre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In via preliminare rispetto all’esame dei motivi di ricorso deve essere vagliata la sussistenza dell’interesse a ricorrere della parte civile. Come noto, l’interesse rappresenta una condizione di ammissibilità della impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che deve essere individuata nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, In sostanza, l’interesse a impugnare si parametra sulla correlazione tra effetti primari e diretti del provvedimento censurato e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).

2. Fondamentale punto di riferimento per l’esame della specifica questione all’attenzione del collegio sono le statuizioni rese dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato, da tempo, che – in linea di principio – la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale, di qui inidonea ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242). In motivazione è stato rammentato che la presenza della parte civile nel processo penale ha la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell’imputato, talché la partecipazione di detta parte al giudizio penale «in tanto è giustificata ed ammessa processualmente in quanto si riconnetta alla giurisdizione limitata spettante, come detto, al giudice penale sulla domande di risarcimento e restituzione formulate dalla parte civile nei confronti dell’imputato: cognizione che presuppone appunto l’accertamento del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti del prevenuto. Ne consegue che l’interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile di sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell’azione civile promossa nel giudizio penale». Sulla scorta dell’indicato presupposto, le Sezioni Unite hanno rimarcato che la decisione processuale di proscioglimento dell’imputato per mancanza di querela non determina per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.), né pregiudizievole di alcun genere, neppure in punto di risarcimento dei danni subiti.

Passaggio argomentativo di particolare rilievo, con riguardo alle questioni che devono essere oggetto di vaglio preliminare nella fattispecie per cui è processo, è quello secondo cui la parte civile «neppure ha la possibilità di ottenere, con l’impugnazione, l’affermazione di responsabilità dell’imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, in mancanza di impugnazione sui punto del p.m. e comunque di precedente accertamento sul fatto: invero, la cognizione penale si è limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito».

3. Nella successiva declinazione dei principi espressi dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite si è sottolineato, anche di recente, che la parte civile ha interesse a impugnare la sentenza di proscioglimento dell’imputato solo se adottata all’esito di un accertamento di fatto, con effetti sfavorevoli per le pretese risarcitorie e restitutorie azionate nel giudizio penale e non, invece, quando il proscioglimento sia intervenuto in limine litis per ragioni strettamente processuali (ex aliis, Sez. 5, n. 28461 del 14/07/2025, Rv. 288361). Particolarmente delicata, e oggetto di statuizioni che potrebbero apparire non univoche, si presenta proprio la questione relativa all’interesse ad impugnare della parte civile, qualora il proscioglimento per mancanza di querela segua – come nel caso in esame – a una riqualificazione del fatto di reato originariamente contestato, procedibile d’ufficio.

In realtà le decisioni che hanno ritenuto sussistente un concreto interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento in detta ipotesi ad iniziativa della parte civile riguardano ipotesi nelle quali era contestata la correttezza della riqualificazione operata e, di qui, la procedibilità dell’azione penale. Nell’indicata prospettiva, si è affermato che la parte civile ha interesse a impugnare la riqualificazione giuridica che ha determinato la sentenza di proscioglimento per la perseguibilità a querela del reato, in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell’interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest’ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti (Sez. 5, n. 21869 del 02/03/2023, Rv. 284748, in fattispecie relativa alla riqualificazione del delitto di omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte fosse ritenuta collegata causalmente alla condotta di reato).

Del pari, è stato sottolineato che la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento per difetto di querela a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, per contestare detta riqualificazione, allorché dalla diversa ed originaria contestazione, relativa ad un reato procedibile d’ufficio, derivi per la parte civile la possibilità di ottenere sia l’accertamento nel giudizio penale, con efficacia di giudicato, della responsabilità per fatto illecito dell’imputato, sia una differente quantificazione del danno da risarcire, tenuto conto della diversa gravità del reato e dell’entità del pregiudizio sofferto dalla vittima (Sez. 2, n. Né si pone in senso distonico rispetto a tali decisioni Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Rv. 282121, che, pur sinteticamente massimata nel senso che “sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della Corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela”, riguarda, come si evince dalla lettura integrale della sentenza, un’ipotesi nella quale nel proprio ricorso la parte civile aveva dedotto l’avvenuta illegittima esclusione in sede di gravame di alcune circostanze aggravanti che avevano condotto, per due reati, che con il riconoscimento delle stesse sarebbero stati procedibili d’ufficio, a una pronuncia di proscioglimento per mancanza di querela.

Per altro verso, questa stessa Corte ha affermato che, invece, non sussiste l’interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia prosciolto l’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, che non abbia rilevato la conseguente improcedibilità del reato, nel caso in cui non sia formulata specifica censura relativa alla diversa qualificazione (Sez. 3, n. 20574 del 22/03/2024, Rv.

4. Nella fattispecie per cui è processo, in termini analoghi a quanto avvenuto nel caso esaminato dall’ultima pronuncia richiamata, a fronte dell’avvenuta riqualificazione in appello che ha reso il reato contestato procedibile a querela di parte e non d’ufficio (come era in forza della prospettazione accusatoria) e quindi condotto, per detto delitto, in assenza della querela, all’emanazione di una sentenza di non doversi procedere con revoca delle statuizioni civili, la non contesta – come ha del resto sottolineato, nella memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, la riqualificazione operata – assumendo, tuttavia, di vantare un interesse concreto e attuale a ottenere nel processo penale il risarcimento del danno anche se il fatto che ha colpito il padre, per effetto della condotta dell’imputato, è quello di percosse, sia per il pregiudizio comunque patito dal de cuius, che per avere essa ricorrente subito un significativo danno morale per aver assistito direttamente al decesso del proprio genitore.

5. Il collegio ritiene che, nella descritta situazione, non sussista alcun interesse a ricorrere della parte civile.

5.1. Infatti, sotto un primo aspetto, occorre rammentare che, come da tempo chiarito nella giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, nei casi d’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, spetta al giudice civile accertare se ricorrano o meno gli estremi di un reato al fine della liquidazione dei danni morali (ex plurimis, Sez. 3 civ., n. 15022 del 21/11/2000, Rv. 541961). In sostanza, poiché il danneggiato avrebbe potuto agire direttamente innanzi al giudice civile senza subire alcun pregiudizio sotto il profilo del diritto all’integrale risarcimento del danno, l’unico perseguito anche con la iniziale costituzione di parte civile. l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile in virtù degli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., l’estinzione del reato e l’improponibilità o improcedibilità dell’azione penale, non costituiscono impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Sez. 3 civ., n. 20684 5.2. In secondo luogo, neppure il concreto e attuale interesse che deve essere sotteso all’impugnazione della parte civile ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., potrebbe essere radicato in quello a poter “beneficiare” delle prove sull’accertamento del fatto acquisite, con minori limiti rispetto a quelli propri del processo civile, nel giudizio penale (ad esempio, quanto alla possibilità di tenere conto, quale prova, della testimonianza resa dalla parte civile). Vi è infatti che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (Sez. U civ., n. 9040 del 08/04/2008, Rv. 602752), delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova (ex ceteris, Sez. 1 civ., 10/10/2018, n. 25067, 650766; Sez. 3 civ., 20/01/2015, n. 840, Rv. 633913). Di conseguenza, le prove assunte in un precedente processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti ai fini dell’accertamento dell’illecito civile (Sez. 3 civ., n. 9957 del 16/04/2025, Rv. Occorre considerare, invero, a quest’ultimo riguardo, che, nell’attuale assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale (informato, a differenza di quello risultante dal codice del 1930, ai principi dell’autonomia e della separazione), mentre nell’ipotesi in cui l’azione civile per le restituzioni o il risarcimento venga esercitata nella sua sede propria in pendenza di un processo penale per lo stesso fatto, non trova più applicazione, salvo ipotesi eccezionali, la regola della c.d. pregiudizialità penale, nella diversa ipotesi in cui la domanda risarcitoria venga proposta con la costituzione di parte civile nel processo penale, i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale continuano ad essere informati al principio dell’ “accessorietà” dell’azione civile rispetto a quella penale. Questo principio – che rinviene il suo fondamento «nelle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi», e che ha quale naturale implicazione quella per cui l’azione civile, ove esercitata all’interno del processo penale, «è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura» di questo processo (Corte cost. sent. n. 12 del 2016 e n. 176 del 2019) – trova la sua principale espressione nella regola secondo la quale il giudice penale «decide» sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile, «quando pronuncia sentenza di condanna» (art.538, comma 1, cod. proc. pen.). La condanna penale, dunque, costituisce il presupposto indispensabile del provvedimento del giudice penale sulla domanda civile: se emana sentenza di proscioglimento, tanto in rito (sentenza di non doversi procedere: artt. 529 e 531 cod. proc. pen.) quanto nel merito (sentenza di assoluzione: art.530 cod. proc. pen.), il giudice penale non deve provvedere sulla domanda civile; se invece emette sentenza di condanna (art.533 cod. proc. pen.), provvede altresì sulla domanda restitutoria o risarcitoria, accogliendola o rigettandola.

5.3. Infine, neppure può assumersi che la vittima che si sia costituita parte civile nel processo penale abbia il diritto, affinché vengano rispettati i canoni del c.d. equo processo sanciti dall’art. 6, § 1, CEDU, ad essere risarcita nel giudizio penale anche ove non si sia concluso con una sentenza di condanna. Difatti, come ha chiarito la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 24 settembre 2024, resa nel caso Fabbri c. Repubblica di San Marino, la conclusione del processo penale senza una pronuncia sul merito della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato non comporta la violazione del diritto di accesso a un tribunale se la relativa decisione è legittima e – per quel che rileva in questa sede – la parte interessata aveva sin dall’inizio a propria disposizione una via di ricorso alternativa in grado di soddisfare le sue richieste.

6. In definitiva, per il complesso delle indicate ragioni, deve essere affermato il principio di diritto in forza del quale la parte civile non ha interesse a proporre ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di appello che, a seguito di riqualificazione giuridica del fatto di reato, abbia prosciolto l’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a mancanza di querela e revocato le statuizioni civili, qualora non contesti la riqualificazione compiuta, poiché può far valere la sua pretesa nel processo civile di danno, senza subire alcun apprezzabile pregiudizio, in quanto in detto processo le decisioni pronunciate nel giudizio penale costituiscono documentazione utilizzabile dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova.

7. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

La ricorrente non deve invece essere condannata anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., nonostante l’inammissibilità del ricorso proposto, stante il composito quadro giurisprudenziale ripercorso, che non può far ritenere la stessa in colpa rispetto alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, stante la natura del reato contestato. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, il 22 settembre 2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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