Ricorso inammissibile se riproduce le censure d’appello senza criticare la sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 36417 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che riproduca pedissequamente le censure già dedotte in appello, al più aggiungendo contestazioni assertive ed apodittiche, quando difetti di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prenda in considerazione, per confutarle in fatto e in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. La specificità del motivo deve essere apprezzata non solo sotto il profilo dell’indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il motivo che si limiti a menzionare una massima di giurisprudenza, senza calarla nei fatti di causa e senza riferimento alla motivazione della sentenza gravata, incorre nel vizio di mancanza di specificità, che comporta l’inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30.01.2026, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., ritenendo pienamente integrata la fattispecie tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, con particolare riferimento all’elemento soggettivo e alla complessiva valutazione delle risultanze probatorie, e con il secondo motivo la violazione di legge per la mancata concessione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevandone l’aspecificità. Il ricorso, osserva il Collegio, è meramente riproduttivo di argomentazioni già ritenute infondate dal giudice del gravame, con una motivazione esente dai vizi dedotti. Il motivo non contiene alcuna critica puntuale alla sentenza impugnata.
Sul punto la Corte richiama il consolidato principio secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure d’appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino in termini meramente assertivi ed apodittici la correttezza della decisione impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021).
Nel caso concreto la Corte territoriale ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e offrendo specifico riscontro alle doglianze difensive. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato l’incameramento del profitto da parte dell’imputato sul proprio conto corrente, acceso presso un istituto bancario un mese prima del fatto, quale frazione essenziale e costitutiva del reato (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020).
Quanto al secondo motivo, concernente le attenuanti generiche, la Corte lo ritiene radicalmente generico, perché caratterizzato essenzialmente dalla menzione di una massima di giurisprudenza, giammai calata nei fatti di causa e priva di alcun puntuale riferimento alla motivazione della sentenza gravata.
Il Collegio enuncia quindi il principio per cui la mancanza di specificità va apprezzata anche come difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione, non potendo queste ultime ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024). Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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