Cass. pen. Sez. II n. 35662 del 08.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 35662/2026, depositata il 08/10/2026 (R.G. 24699/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Sandra Recchione Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: avverso la sentenza del 17/03/2026 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 marzo 2026, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 3 aprile 2023 del Tribunale di Velletri con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di e di intervenuta prescrizione in ordine al delitto di circonvenzione di persona incapace di cui agli artt. 110 e 643 cod. pen.

2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori delle imputate, deducendo i motivi qui di seguito enunciati. presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione degli artt. 129, comma 2, cod. proc. pen. e 643 cod. pen., sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere le imputate nel merito, risultando evidente, alla luce della documentazione sanitaria e delle prove testimoniali, l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con gli elementi probatori indicati nell’atto di appello, ritenuti dimostrativi della lucidità della persona offesa, dell’autonomia degli atti dispositivi e dell’assenza di induzione e di pregiudizio patrimoniale.

3. In data 24 luglio 2026, è pervenuta, tramite posta elettronica certificata, la dichiarazione di rinuncia ai ricorsi, sottoscritta dai difensori avv. e avv. muniti di procura speciale.

4. I ricorsi sono inammissibili per rinuncia, avendo le ricorrenti validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dai difensori, procuratori speciali (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01).

5. Questa Corte, secondo un indirizzo interpretativo maggioritario, ha affermato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594-01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308-01; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916-01; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, 5.1. Tale conclusione risulta riconducibile a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo le quali la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.

5.2. Nel caso in esame, nell’atto di rinuncia ai ricorsi non è stata addotta alcuna motivazione che possa far desumere che la rinuncia sia dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile alle ricorrenti, per la mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, ovvero che si verta in quella situazione che comporta che queste ultime non possano essere condannate né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, quindi, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, il 17/09/2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 643 c.p.

Tutte le 21 sentenze sull'art. 643 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *