Sequestro probatorio di caselle di posta elettronica privo di fumus per assenza di pattuizione corruttiva (Cass. pen. n. 9801 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da idonea motivazione, che contenga l’enunciazione del fatto di reato, individui la relazione tra la cosa sequestrata e il delitto ipotizzato e dia conto della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. In tema di corruzione, la configurabilità del reato postula la prova di un accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, non potendo desumersi il fumus commissi delicti dalla mera fruizione di utilità da parte dei pubblici agenti. È illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la notitia criminis in ordine a un illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e specificità fattuale.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Genova aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di un dipendente di società di navigazione, avente ad oggetto la sua casella di posta elettronica. La misura era stata adottata nell’ambito di indagini per fatti corruttivi, correlati all’emissione di titoli di viaggio gratuiti o fortemente scontati in favore di pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di porto. Il provvedimento era stato preceduto da una complessa vicenda investigativa, caratterizzata da precedenti decreti di sequestro annullati dal Tribunale del riesame e da una sentenza di questa Corte con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione avverso le misure reali è consentito solo per violazione di legge, vizio che ricomprende anche i casi di motivazione apparente, inidonea a rendere comprensibile l’iter logico del provvedimento. Ha quindi esaminato in via prioritaria i motivi concernenti la carenza di motivazione in ordine alla notizia di reato e al fumus commissi delicti.
Il decreto di sequestro censurato non indicava i presupposti fattuali del reato di corruzione, limitandosi a un generico riferimento a “dazioni o promesse di utilità indebite” e a elenchi nominativi, senza alcuna spiegazione della funzione pubblica il cui esercizio sarebbe stato asservito. L’ordinanza del Tribunale, lungi dal colmare tale lacuna, aveva integrato di propria iniziativa il titolo cautelare, operando una supplenza delle scelte discrezionali spettanti all’organo dell’accusa, non consentita al giudice del riesame.
La Corte ha sottolineato che il reato di cui all’art. 318 cod. pen., trattandosi di reato-contratto, postula la prova di un accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale. Nel caso di specie, il Tribunale aveva dato esclusivamente conto di una fruizione di utilità da parte dei pubblici agenti, senza individuare la pattuizione corruttiva né il relativo sinallagma contrattuale. La natura esplorativa del sequestro è stata ritenuta autodenunciata dallo stesso decreto, finalizzato ad accertare le funzioni di appartenenza dei pubblici ufficiali e a ricostruire la catena autorizzativa.
La mancata descrizione delle distinte condotte corruttive e dei ruoli di ciascun soggetto si traduce nella mancanza del presupposto fattuale dell’iniziativa ablatoria, rendendo impossibile apprezzare sia l’inerenza dei beni sequestrati sia la proporzionalità della misura. Il Tribunale è inoltre rimasto silente sulle obiezioni difensive relative alla mancata correlazione temporale tra le attività riferibili al ricorrente e quelle indiziate di illiceità.
La Corte ha infine rilevato la sostanziale incompiutezza della notizia di reato, che, ai sensi dell’art. 335-bis cod. proc. pen., deve contenere la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, requisiti nel caso di specie certamente insussistenti, essendo emersi solo meri sospetti di coinvolgimento. Ha pertanto annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, ordinando l’immediata restituzione del materiale senza trattenimento di copia dei dati informatici.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 335-bis c.p.p. – Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi