Omessa lettura del dispositivo nell’appello contro l’ordinanza-ingiunzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 7380 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione avanti alla corte d’appello delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti dopo le modifiche di cui al d. lgs. n. 150 del 2011, si applica il rito del lavoro. L’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ex art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Cassino aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale su alcuni ricorsi proposti dal contribuente avverso verbali di contestazione per violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada, dichiarando invece inammissibile il ricorso proposto avverso altri verbali perché non prodotti dall’opponente. Il Tribunale di Cassino, adito in appello, aveva rigettato il gravame, ritenendo che fosse onere dell’opponente dimostrare la tempestività del ricorso mediante la produzione della copia notificata dei verbali impugnati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, con il quale si denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 429 c.p.c. e 7, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011. Dalla lettura della sentenza impugnata risultava che il giudice di secondo grado aveva trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, senza dare lettura del dispositivo in udienza.
Tale modalità decisoria collide con quanto prescritto dalla legge, dovendosi dare continuità al principio affermato da Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38521 del 2021, secondo cui ai giudizi di impugnazione delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali del codice della strada si applica il rito del lavoro. La mancata lettura del dispositivo all’udienza di discussione comporta pertanto la nullità insanabile della sentenza, ex art. 156, comma 2, c.p.c., per carenza di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo dell’atto.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, concernenti la mancata taratura dello strumento di rilevazione della velocità, l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, l’omesso esame dei motivi di opposizione, la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite e la condanna al pagamento dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del T.U.S.G.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Cassino in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità
- Art. 190 c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 429 c.p.c. – Pronuncia della sentenza
- Art. 142 C.d.S. – Limiti di velocità