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Continuazione e tossicodipendenza: il giudice dell’esecuzione deve verificare la preordinazione (Cass. pen. n. 28807 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione richiede una verifica approfondita e rigorosa, volta ad accertare che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo. L’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e l’unità del bene giuridico protetto costituiscono meri indici sintomatici, non sufficienti a dimostrare l’unicità del disegno criminoso, che esige la prova di un’unica deliberazione di fondo. Lo stato di tossicodipendenza deve essere apprezzato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, ma solo se i reati siano a tale stato collegati o da esso dipendenti e sussistano le altre condizioni per la configurabilità dell’istituto di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen.. Il giudicato di esclusione del vincolo tra due reati ha efficacia preclusiva che si estende a tutti gli altri reati già ritenuti avvinti in continuazione con i primi.

Il Fatto

Il Tribunale di Termini Imerese aveva respinto l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di quattro distinte sentenze di condanna, relative a episodi di violenza contro la convivente, atti persecutori verso i genitori, reati contro la sicurezza pubblica e violazione del divieto di avvicinamento. Il ricorrente, tramite il difensore, contestava la decisione deducendo la frammentazione artificiale di un unico contesto relazionale e causale, la svalutazione della tossicodipendenza quale indice sintomatico dell’unicità, l’erronea applicazione della preclusione derivante dal giudicato esecutivo e vizi motivazionali in ordine all’assenza degli indici del medesimo disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui la continuazione richiede una verifica rigorosa della programmazione originaria. La Corte ha precisato che l’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale non bastano a provare l’unicità della deliberazione, dovendosi accertare una previa ideazione delle condotte.

La Cassazione ha ravvisato la correttezza del ragionamento del Tribunale, che aveva differenziato le singole fattispecie valorizzando la diversità dei contesti, dei moventi e delle persone offese: la violenza contro la convivente era espressione di conflittualità e gelosia, gli atti persecutori verso i genitori erano finalizzati all’ottenimento di denaro, i reati stradali erano estranei ai precedenti per beni giuridici e contesto spaziale, la violazione della misura cautelare era incompatibile con la preventiva programmazione.

Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., essa è elemento potenzialmente idoneo a giustificare l’unità del disegno, ma ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che, pur riconoscendo la condizione di fragilità del ricorrente, ne aveva escluso la valenza unificante alla luce della diversità dei reati. La Corte ha inoltre escluso l’erronea applicazione del giudicato esecutivo, osservando che il Tribunale aveva compiuto una nuova autonoma valutazione considerando anche gli elementi sopravvenuti, quali le ulteriori sentenze e i provvedimenti di prevenzione.

La Corte ha infine ritenuto insindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito, sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici, e ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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