Regresso tra confideiussori e inammissibilità delle censure di merito in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 29930 del 13.10.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, nel determinare la quota di regresso spettante al confideiussore che ha pagato il creditore, può fare applicazione dei patti sociali e dell’atto costitutivo del consorzio tra le parti, rilevanti nei rapporti interni, anche in assenza dei contratti di fideiussione. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in sede di legittimità solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi, mentre è inammissibile la doglianza che, nella valutazione delle prove proposte dalle parti, attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. Il giudizio di cassazione non costituisce un giudizio di merito di terzo grado, nel quale possono sottoporsi elementi di fatto già considerati dai giudici di merito al fine di pervenire a un diverso apprezzamento.

Il Fatto

La società cooperativa ricorrente impugnava dinanzi alla Corte d’appello di Torino il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Asti su richiesta della cooperativa controricorrente, che aveva agito in regresso ex artt. 1954 e 1299 cod. civ. per la somma pagata alla banca quale confideiussore del debito garantito per conto del consorzio inadempiente. La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado che aveva revocato l’ingiunzione, condannava la società ricorrente al pagamento di una somma determinata sulla base delle quote di partecipazione al consorzio, come desumibili dall’atto costitutivo e dal patto parasociale. Avverso tale decisione, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, dichiarandoli inammissibili. Con il primo motivo, la ricorrente denunciava la violazione del principio dispositivo e del contraddittorio, contestando che la sentenza impugnata avesse quantificato le quote garantite in assenza dei contratti di fideiussione, sulla base di documenti che la controparte non avrebbe mai posto a fondamento delle proprie argomentazioni. La Corte ha rilevato che l’atto costitutivo e il patto parasociale erano stati allegati, sin dal procedimento monitorio, a fondamento della pretesa creditoria, sicché il giudice di merito aveva correttamente accertato l’esistenza di una domanda espressamente basata su quei documenti, come richiesto dal principio richiamato dalla stessa ricorrente.

Con riferimento al secondo motivo, la ricorrente contestava l’erroneità della quota determinata, sostenendo che il calcolo non avesse considerato la ripartizione proporzionale anche della quota facente capo alla società fallita. La Corte ha osservato che la censura atteneva a profili di fatto, invocando una rivalutazione delle risultanze istruttorie per suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte d’appello, la quale aveva debitamente considerato la quota spettante alla società fallita ai fini del riparto.

La Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta solo denunciando che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, mentre è inammissibile la doglianza che contesta la valutazione delle prove già acquisite, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.. Richiamando i propri precedenti, ha concluso che il giudizio di legittimità non può riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, non essendo un terzo grado di giudizio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1954 c.c.

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