Donazione diretta di assegni: incasso senza forma scritta è nulla (Cass. civ. Sez. II n. 27485 del 27.09.2023)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento donationis causa di titoli di credito astratti, quali gli assegni bancari, realizza una donazione diretta e non una donazione indiretta, poiché detti titoli sono suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti. Ne consegue che il negozio di liberalità, nel rapporto tra tradens e accipiens, è soggetto al requisito di forma imposto dall’art. 782 c.c. a pena di nullità, inidonee essendo le mere modalità esecutive dell’incasso a perfezionare una donazione indiretta. La domanda di nullità di una donazione non specificamente allegata e individuata nell’atto introduttivo o entro le preclusioni assertive di cui all’art. 183 c.p.c., non può essere formulata per la prima volta in appello, costituendo un novum inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

Il Fatto

Gli eredi di un soggetto deceduto senza testamento convenivano in giudizio il beneficiario di alcune somme di denaro, asserendo che il loro dante causa aveva venduto la nuda proprietà di due immobili, ma che il prezzo era stato saldato con provviste dello stesso venditore. Questi, pochi mesi prima del contratto, aveva emesso tre assegni, due dei quali a favore del convenuto e uno girato in bianco, per un totale di € 72.000,00; successivamente alla vendita, aveva rilasciato altri due assegni per complessivi € 48.000,00. Gli attori chiedevano dichiararsi la simulazione della vendita e la nullità della sottostante donazione per difetto di forma e, in subordine, la nullità delle donazioni di denaro con condanna alla restituzione. Il giudice di primo grado dichiarava la nullità delle donazioni di denaro e condannava il convenuto alla restituzione delle somme. La Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza, dichiarando la nullità anche di un’ulteriore donazione di € 20.000,00 prelevata da un conto cointestato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 809, 769, 782 c.c. e degli artt. 132, 113, 115 e 116 c.p.c., ritenendolo infondato. Ha precisato che l’incasso degli assegni da parte del beneficiario non costituiva operazione esauritasi nell’ambito della delega ad operare sul conto del donante, ma trovava giustificazione causale in una donazione priva dei requisiti di forma, essendo l’emissione dei titoli e il successivo incasso una mera modalità esecutiva dell’atto di liberalità. La negoziazione degli assegni valeva come adempimento di un distinto accordo tra le parti, realizzato con il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 18275/2017.

Quanto alla configurabilità di una donazione indiretta, la Corte ha escluso che il trasferimento donationis causa di titoli di credito astratti possa realizzarla, essendo detti titoli suscettibili di conseguire in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti: essa integra pertanto una donazione diretta, soggetta al requisito di forma nel rapporto base tra tradens e accipiens, in conformità ai precedenti richiamati (Cass. 23127/2021; Cass. 527/1973; Cass. s.u. 18275/2017). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva escluso la configurabilità di una liberalità d’uso o remuneratoria ai sensi dell’art. 770 c.c., data la rilevante entità dell’importo erogato e l’assenza di prova dei servizi resi dal donatario in misura proporzionata al beneficio ricevuto.

Il secondo motivo, concernente l’omesso esame della scrittura del 20.10.2010, è stato dichiarato inammissibile. La sentenza di appello era integralmente confermativa di quella di primo grado (doppia conforme), con conseguente preclusione della violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. La scrittura, ove intesa come donazione remuneratoria, non poteva produrre effetti non rivestendo la forma imposta dall’art. 782 c.c.; ove intesa come testamento olografo, la questione non era stata trattata nel merito e la sua proposizione in sede di legittimità integrava un tema di contestazione nuovo, precluso.

Il quarto motivo è stato accolto. La domanda di nullità dell’ulteriore donazione di denaro, eseguita mediante il riscatto di una polizza e il successivo prelievo, era emersa solo nel corso dell’istruttoria del giudizio di primo grado. Nell’atto introduttivo gli attori avevano chiesto la nullità delle donazioni delle somme portate dagli assegni analiticamente indicati, nonché delle donazioni di eventuali ulteriori somme accertate in corso di giudizio, senza specifica allegazione e individuazione di ulteriori disposizioni nulle. La domanda, su cui il Tribunale non aveva pronunciato, non poteva essere accolta in appello: dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. la modificazione della domanda è inammissibile e, se formulata per la prima volta in appello, costituisce un novum inammissibile ex art. 345 c.p.c., in conformità al richiamato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. s.u. 12310/2015). Accolto il quarto motivo, respinti il primo e il secondo e assorbito il terzo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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