La consapevolezza del danno nella revocatoria ordinaria comprende la maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito (Cass. civ. n. 24679 del 16.08.2023)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, il danno arrecato al creditore da un atto di disposizione non deve necessariamente consistere nella totale perdita della garanzia patrimoniale, potendo risultare anche soltanto dalla maggiore difficoltà di soddisfazione del credito. La consapevolezza del danno richiesta dall’art. 2901 c.c. è pertanto consapevolezza di avere creato una maggiore difficoltà di recupero del credito, e può essere desunta anche dalla qualità soggettiva del debitore, la quale non è soggetta a preclusioni processuali. Gli elementi indiziari posti a fondamento del ragionamento presuntivo devono essere gravi, precisi e concordanti, ma tale requisito è integrato laddove il patrimonio residuo del debitore sia costituito da partecipazioni societarie di valore già inferiore al debito e suscettibili di fluttuazioni.

Il Fatto

Il contribuente donava alle figlie la nuda proprietà di un fabbricato, riservandosi il diritto di abitazione, nonché la piena proprietà di un fabbricato attiguo con annesso terreno. Al momento della stipula, il contribuente era debitore della banca, la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione. La banca agiva quindi in giudizio nei confronti del contribuente e delle figlie per ottenere la dichiarazione di inefficacia della donazione ai sensi dell’art. 2901 c.c., sul presupposto che l’alienazione aveva diminuito le garanzie patrimoniali.

I convenuti eccepivano la mancanza dei presupposti dell’azione revocatoria, in quanto il contribuente, pur dopo l’alienazione, rimaneva proprietario delle quote di una società per un valore superiore al credito vantato. Il Tribunale di Bologna, pur ritenendo sussistente il danno, escludeva la consapevolezza del debitore. La Corte d’Appello di Bologna riformava la decisione, affermando che il contribuente, in ragione della sua qualità di imprenditore, era consapevole della diminuzione di garanzia. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il contribuente e le figlie.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 345, 163 e 183 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello aveva basato la decisione sulla qualità di imprenditore del debitore, elemento introdotto per la prima volta in appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la qualità di imprenditore non è elemento costitutivo del diritto azionato e non deve essere introdotta nei termini di legge dalla parte, potendo risultare in qualunque modo e non essendo soggetta a preclusioni. Tale qualità era comunque allegata nel fatto di indicare la partecipazione del debitore ad una società commerciale.

Con il secondo motivo i ricorrenti prospettavano la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., contestando il ricorso a presunzioni non gravi, precise né concordanti. La Corte ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento per cui il danno al creditore può risultare anche dalla maggiore difficoltà di soddisfazione del credito, citando Cass. n. 26310 del 2021. Ne deriva che anche la consapevolezza del danno è consapevolezza di avere creato una maggiore difficoltà di soddisfacimento.

La Corte ha poi rilevato che i ricorrenti avevano taciuto che, da una valutazione peritale in sede esecutiva, il valore della partecipazione societaria era di 500 mila euro, non di 1 milione e 300 mila euro come asserito. Ulteriore dato valorizzato dai giudici di merito era la suscettibilità del bene residuo a fluttuazioni, circostanza notoria dipendendo dall’andamento economico della società. Tali elementi integrano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per il ragionamento presuntivo.

Il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame della partecipazione azionaria residua, è stato ritenuto infondato e inammissibile. La Corte ha precisato che il fatto non era controverso, essendo pacifico il mantenimento della partecipazione, e che i giudici di merito se ne erano occupati, ritenendola insufficiente a garantire il credito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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