La ratifica del mandato non richiede la forma scritta se l’atto eccedente è un trasferimento di fondi (Cass. civ. Sez. I n. 16662 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La ratifica dell’eccesso del mandato, ai sensi dell’art. 1711, comma 1, c.c., è diretta a sanare l’eccesso riconducendo l’atto eccedente all’interno dell’area del rapporto di gestione e non è soggetta a rigori di forma quando l’atto compiuto dal mandatario non richieda alcun obbligo documentativo. La ratifica di un trasferimento di fondi, per il cui valido compimento non è contemplata la forma scritta, può pertanto essere validamente espressa anche per facta concludentia. In materia di procura alle liti rilasciata all’estero, l’apostille non richiede la contestualità con l’autenticazione della sottoscrizione, non esige la redazione in lingua italiana e presuppone l’alterità soggettiva tra l’autorità che forma l’atto e quella che lo postilla.
Il Fatto
Un investitore aveva conferito una somma di due milioni di dollari a un trust estero, di cui era beneficiario, con la qualità di trustee assunta da un professionista estero. I fondi erano stati trasferiti su un conto presso una banca estera e successivamente distratti dal trustee su un altro conto. L’investitore aveva convenuto in giudizio la banca e gli altri soggetti coinvolti per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità della banca ma aveva condannato gli altri convenuti. La Corte di appello aveva in parte riformato la sentenza, rigettando le domande proposte nei confronti della banca e condannando il ricorrente alla refusione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i numerosi motivi di ricorso, dichiarando inammissibile la gran parte delle censure per carenza di autosufficienza, per mancata indicazione delle norme violate o per la loro natura esplorativa. Con specifico riferimento alla ratifica dell’eccesso di mandato, il Collegio ha affermato che l’art. 1711, comma 1, c.c. disciplina la fattispecie in cui il mandatario eccede i limiti del mandato e l’atto compiuto possa essere ratificato dal mandante. La ratifica non è correlata alla spendita di un potere rappresentativo e, al pari del mandato, non è soggetta a rigori di forma quando l’atto eccedente non richieda la forma scritta. Nel caso di specie, il trasferimento di fondi non era sottoposto ad alcun obbligo documentativo, con la conseguenza che la mancata opposizione al trasferimento da parte del mandante legittimamente integrava una ratifica tacita dell’operato del mandatario.
Quanto alla procura alle liti conferita all’estero, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 12, l. n. 218/1995, la validità formale del mandato va riscontrata alla stregua della lex loci, purché il diritto straniero conosca gli istituti dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata in maniera non contrastante con l’ordinamento italiano. L’apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, assolve alla finalità di rendere non necessaria la legalizzazione del documento e non richiede che l’autorità attestatrice sia presente alla redazione dell’atto da postillare, presupponendo anzi l’alterità soggettiva tra l’autorità che forma l’atto e quella che lo postilla.
La Corte ha altresì chiarito che l’apostille non deve essere redatta in lingua italiana, poiché l’art. 122, comma 1, c.p.c. si riferisce agli atti endoprocessuali e non a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione a mezzo di esperto. L’esercizio del potere di acquisizione processuale di cui all’art. 213 c.p.c. costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso principale è stato rigettato e il giudizio relativo al ricorso incidentale è stato dichiarato estinto per rinuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1711 c.c. – Limiti del mandato
- Art. 122 c.p.c. – Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete
- Art. 213 c.p.c. – Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione