Il vizio di motivazione sul proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è deducibile contro la sentenza di patteggiamento (Cass. pen. n. 31933 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento può essere impugnata per cassazione solo per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito che abbia escluso la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. è ammesso soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità, e non già quando l’eventuale omissione motivazionale sia meramente dedotta con il ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 05/03/2026, con la quale gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Con il ricorso veniva dedotta la mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine all’esistenza di eventuali situazioni che avrebbero giustificato il proscioglimento nel merito dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione Penale ha preliminarmente rilevato che si procedeva de plano, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di patteggiamento. Ha quindi richiamato il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che delimita rigorosamente l’ambito del giudizio di legittimità avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., consentendo il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Corte ha quindi esaminato la doglianza proposta dal ricorrente, osservando che la contestazione relativa alla mancata motivazione sull’esistenza di eventuali situazioni che giustificassero il proscioglimento non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dal legislatore. Ha nondimeno precisato, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 – 01, che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, ma soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità.
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che tale circostanza non emergeva dal testo della sentenza impugnata e non era stata nemmeno dedotta con il ricorso. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, determinata in via equitativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice