Revocazione in Cassazione: l’errore di fatto non basta se la decisione regge su un’altra ratio (Cass. civ. Sez. V n. 4072 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione indefinita dei giudizi, e che non ricorre qualora il provvedimento impugnato si fondi anche su ulteriori ed autonome rationes decidendi, rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo. (Rv. 678039-01)
Il Fatto
Con l’ordinanza n. 22549/2024 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di un contribuente in una controversia con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dichiarando inammissibili i primi cinque motivi per difetto di specificità, per omessa trascrizione della relata di notifica, e il sesto motivo, relativo alla sottoscrizione del ruolo e dell’avviso di accertamento, in parte infondato e in parte inammissibile per omessa trascrizione o allegazione dell’avviso.
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., denunciando due errori di fatto: la Corte non avrebbe considerato che il ricorso riportava tra virgolette il contenuto della relata di notifica, meglio precisato nella memoria, e che l’avviso di accertamento era allegato al ricorso e richiamato nel suo corpo; il ricorso, inoltre, era conforme al protocollo tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense. Le due Agenzie hanno depositato controricorso unitario chiedendo l’inammissibilità; la Procura generale ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. A prescindere dall’effettiva esistenza degli errori denunciati, essi non sono determinanti: sul sesto motivo l’ordinanza revocanda conteneva un’ulteriore ratio decidendi, cioè l’infondatezza nel merito della censura sulla sottoscrizione del ruolo e dell’avviso, che prescinde dall’omessa trascrizione o allegazione del documento e non può quindi essere toccata dall’eventuale errore percettivo.
Viene richiamato il principio di Cass. n. 4678/2022 (con Cass. nn. 25871/2017 e 7413/2013): la contestazione dell’errore di fatto revocatorio presuppone la sua decisività, requisito che discende dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di protrazione indefinita dei giudizi. La decisività manca quando il provvedimento si fonda anche su ulteriori e autonome ragioni rispetto alle quali non è contestato alcun errore percettivo; in quel precedente la Corte aveva ritenuto irrilevante persino un’erronea declaratoria di improcedibilità, perché la motivazione aggiungeva che tutti i motivi erano comunque inammissibili.
Per completezza, la Corte osserva che la dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificità è una valutazione giuridica, che solo in parte si basa sulla trascrizione o allegazione dei documenti, e come tale non è sindacabile in sede di revocazione. Lo stesso ricorrente, lamentando un eccessivo formalismo in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU, contesta all’evidenza un giudizio e non un errore di fatto: chiede in sostanza una rivalutazione integrale del giudizio di legittimità, che il rimedio non consente.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.500 euro per compensi oltre spese prenotate a debito, e al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione