Fermo della nave e multa notificati in tempi diversi: l’opposizione resta al Tribunale (Cass. civ. Sez. II n. 2158 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opposizioni avverso le sanzioni applicate in relazione alle violazioni di cui all’art. 1, comma 2- sexies del d.l. n. 130 del 2020 (convertito nella l. n. 173 del 2020), vigente ratione temporis, commesse dal comandante della nave o dall’armatore, si propongono davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, anche nel caso in cui la sanzione accessoria sia stata emessa e notificata in un momento diverso da quello della notifica della sanzione pecuniaria contenuta nella ordinanza- ingiunzione, in considerazione dell’unità del precetto in materia di illecito amministrativo ed al fine di salvaguardare la coerenza del sistema sanzionatorio e del sistema processual-civilistico, non essendo predeterminata dalla legge una specifica scansione temporale tra le due sanzioni. (Nella fattispecie, nei confronti di una motonave impegnata nelle attività di salvataggio ed assistenza dei migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo, era stata irrogata dapprima la sanzione accessoria del fermo amministrativo e successivamente la sanzione principale pecuniaria). (Rv. 676948-01)
Il Fatto
Una motonave battente bandiera norvegese, impegnata nel soccorso di migranti naufraghi nel Mediterraneo, veniva sottoposta a fermo amministrativo di venti giorni nel porto di Bari; la sanzione accessoria era notificata insieme al verbale di contestazione alla fine del 2023. Solo molti mesi dopo la Prefettura di Bari notificava all’armatore e al comandante l’ordinanza-ingiunzione con la sanzione pecuniaria principale. La violazione contestata era quella dell’art. 1, comma 2-sexies, d.l. n. 130/2020, nel testo vigente all’epoca: la nave, nonostante le intimazioni a dirigersi verso il porto assegnato, aveva proseguito il salvataggio di un’imbarcazione con circa settanta persone a bordo.
Le due sanzioni erano impugnate con distinte opposizioni davanti al Tribunale di Bari. Chiesta la riunione, il Tribunale sollevava d’ufficio la questione di competenza e riteneva competente il Giudice di Pace per l’opposizione alla sola sanzione pecuniaria: l’art. 6, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 150/2011 attribuisce la causa al Tribunale solo quando la sanzione non pecuniaria è applicata da sola o «insieme» a quella pecuniaria. Comandante e armatore proponevano regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. L’art. 6, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 150/2011 assegna al Tribunale le opposizioni ex art. 22 l. n. 689/1981 «quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima». Il Collegio non condivide la lettura che fa dipendere la competenza dall’applicazione contestuale delle due sanzioni.
Due le ragioni. La prima è l’unità del precetto propria dell’illecito amministrativo: l’art. 1, comma 2-sexies, d.l. n. 130/2020 fa derivare dalla stessa violazione una sanzione pecuniaria «congiunta», cioè abbinata, a una sanzione accessoria di natura diversa, il fermo della nave. La seconda è la coerenza del sistema sanzionatorio e processuale: la legge non predetermina alcuna scansione temporale tra le due sanzioni, e per la loro irrogazione valgono, in quanto compatibili, le regole della l. n. 689/1981, il cui art. 22 rinvia proprio all’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, in linea con l’art. 9 c.p.c.
Se la competenza dipendesse dai tempi delle notifiche, sarebbe l’Amministrazione a scegliere il giudice, in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.); si eviterebbe inoltre il rischio di giudicati contrastanti su un compendio sanzionatorio unico. Non è decisiva l’indicazione del Giudice di Pace contenuta nell’ordinanza-ingiunzione, non essendovi nel d.l. n. 130/2020 alcuna norma sull’opposizione al fermo; la Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 710/2025 e n. 10014/2025) sulla competenza del Tribunale per il fermo amministrativo.
Viene dichiarata la competenza del Tribunale di Bari, davanti al quale il processo va riassunto entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 50, comma 1, c.p.c.; quel giudice provvederà anche sulle spese del regolamento.
Nota della Redazione
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