Ottemperanza per crediti da spese di lite: obbligo di pagamento e commissario ad acta (TAR Puglia n. 95 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il mancato pagamento delle somme liquidate a titolo di spese di lite in sentenze passate in giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi legali dalla data della costituzione in mora e sino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di copia e notifica documentate. L’accoglimento dell’azione di ottemperanza non comporta automaticamente la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, co. 1, lett. e, cod. proc. amm., dovendosi valutare la condotta tenuta dall’amministrazione, anche alla luce di oggettive difficoltà gestionali. È ammissibile la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato.

Il Fatto

Il ricorrente agiva ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza a dieci sentenze del TAR Puglia – Lecce, indicate in epigrafe, con le quali il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento delle spese di lite in suo favore. Nonostante la notificazione delle pronunce e l’invio di una diffida in data 2 maggio 2025, l’amministrazione non provvedeva al pagamento. Il ricorrente chiedeva pertanto la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di pagare le somme dovute, oltre interessi, il rimborso delle spese di copia e notifica, la condanna ex art. 114, co. 1, lett. e, cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che le sentenze oggetto della domanda di ottemperanza recano una diretta condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di spese di lite, di importo variabile, specificamente indicate in motivazione. Il mancato pagamento risulta non contestato dall’amministrazione, che non ha formulato osservazioni in ordine a quanto rappresentato dal ricorrente, pur essendosi costituita in giudizio.

Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alle sentenze, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute a titolo di spese di lite, oltre interessi legali con decorrenza dal 2 maggio 2025, data di costituzione in mora, e sino al soddisfo. Ritiene altresì fondata la domanda di rimborso delle spese per diritti di copia e notifica delle sentenze, nella misura indicata nel ricorso, risultando dalla documentazione in atti la prova dell’avvenuto pagamento di tali esborsi da parte del ricorrente.

Rigetta invece la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, co. 1, lett. e, cod. proc. amm., in quanto la condotta del Ministero deve essere valutata tenendo conto del fatto notorio delle difficoltà di gestione dell’ingente quantità di provvedimenti di condanna nel contenzioso per irragionevole durata del processo. A tal fine, il Collegio richiama la predisposizione di un apposito sistema di gestione dei pagamenti con dirottamento di specifiche risorse amministrative e finanziarie, disposto dall’art. 1, co. 817-821, l. 207/2024.

Fissa il termine di giorni sessanta per l’adempimento, decorrente dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, e nomina sin d’ora il Prefetto della Provincia di Lecce quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di persistente inadempimento, assegnando ulteriori giorni sessanta per l’espletamento dell’incarico. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale delle domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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