Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali autonome richiede il permesso di costruire, non la Cila (TAR Puglia n. 21 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso è urbanisticamente rilevante quando comporta l’assegnazione dell’immobile a una diversa categoria funzionale tra quelle elencate dall’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001. Costituisce mutamento rilevante anche il passaggio da una destinazione produttiva e direzionale (opificio industriale) a una commerciale, come l’attività di palestra. Tale intervento, realizzato anche in assenza di opere edilizie, non può essere eseguito mediante Cila ma necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire. Il richiamo alla nozione di insediamenti produttivi di cui all’art. 5 del d.m. n. 1444/1968 non assume rilievo quando l’amministrazione contesta unicamente l’inadeguatezza dello strumento giuridico adottato, non la compatibilità urbanistica dell’attività con la destinazione di zona.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale, assegnatario di un lotto nella zona P.I.P. del Comune di Laterza su cui insisteva un fabbricato artigianale, aveva ottenuto nel 2017 e nel 2020 due provvedimenti autorizzativi unici per l’ampliamento del manufatto destinato ad attività di assemblaggio di arredi. Nel 2021 presentava una Cila per la diversa distribuzione degli spazi interni finalizzata allo svolgimento di attività di palestra, dichiarata inefficace dal Comune nel 2022.

A seguito della sentenza che accoglieva il ricorso avverso il silenzio sulla richiesta di riattivazione della Cila, il Comune adottava il diniego di riattivazione, rilevando la difformità delle opere realizzate rispetto al titolo autorizzativo e la natura commerciale dell’attività prospettata rispetto alla destinazione produttiva assentita. Avverso tale provvedimento la ditta proponeva ricorso, deducendo che l’intervento costituiva una mera modifica delle finalità di utilizzo all’interno della categoria funzionale originaria, rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto infondati. Premesso che il cambio di destinazione d’uso in materia edilizia consiste nella modifica delle finalità di utilizzo dell’unità immobiliare, il Collegio ha richiamato l’art. 23-ter, primo comma, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui costituisce mutamento rilevante ogni forma di utilizzo dell’immobile diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché comporti l’assegnazione a una diversa categoria funzionale tra quelle tipizzate: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale.

La giurisprudenza richiamata ha chiarito che il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante, assentibile solo mediante permesso di costruire, è quello tra categorie funzionalmente autonome sul piano urbanistico e incide automaticamente sul carico urbanistico, senza necessità di accertamenti in concreto. La semplificazione voluta dal legislatore non ha reso omogenee le categorie funzionali, che restano non assimilabili anche in assenza di incremento degli standard urbanistici.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la Cila proponesse una modifica dell’originaria destinazione industriale (opificio) in commerciale (palestra), integrando un mutamento urbanisticamente rilevante soggetto al previo rilascio del permesso di costruire. La circostanza che gli interventi consistessero nella fusione di unità immobiliari e nell’adeguamento degli impianti non ha indotto a diversa conclusione, trattandosi di opere idonee a comportare una oggettiva e duratura variazione della destinazione d’uso.

Il Giudice ha infine ritenuto irrilevante il richiamo alla nozione di insediamenti produttivi di cui all’art. 5 del d.m. n. 1444/1968, poiché il Comune non aveva contestato la compatibilità urbanistica dell’attività commerciale con la zona, ma l’utilizzo della Cila per ottenere un cambio di destinazione d’uso rilevante. Trattandosi di atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a far resistere l’atto all’annullamento giurisdizionale. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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