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Il pm non può appellare le assoluzioni per i reati a citazione diretta: norma legittima (Cass. pen. Sez. VI n. 14480 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui è stabilito che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in quanto la scelta di limitare i mezzi di impugnazione esperibili dalla parte pubblica si fonda su un criterio oggettivo, basato sul grado di minor complessità dell’accertamento di determinate categorie di reati, rientrante nei limiti della discrezionalità del legislatore. (Rv. 289854-01)

In tema di impugnazioni, il giudice adito, nel caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo diverso da quello consentito, deve limitarsi, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare la sua oggettiva impugnabilità e la sussistenza della “voluntas impugnationis” ossia dell’intento di sottoporre il provvedimento gravato a sindacato giurisdizionale, trasmettendo, quindi, gli atti al giudice competente, senza accertare, ai fini del vaglio sull’ammissibilità dell’impugnazione, se la parte abbia inteso effettivamente esperire un mezzo impugnatorio non previsto dalla legge. (Rv. 289854-02)

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia aveva assolto l’imputato dal reato di evasione (art. 385 cod. pen.), ritenendo plausibile che, durante un controllo notturno, non avesse udito il suono del campanello. Il pubblico ministero ha proposto appello, chiedendo in via preliminare di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta. La Corte d’appello, ritenuta la questione manifestamente infondata, ha riqualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione e trasmesso gli atti.

Nel merito, la parte pubblica ha contestato la ricostruzione del Tribunale (due controlli a 45 minuti di distanza, campanello funzionante) e ha eccepito la nullità della testimonianza della convivente dell’imputato, non avvertita della facoltà di astenersi ex art. 199 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ritiene la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Richiama la sentenza n. 34 del 2020 della Corte costituzionale: il processo penale è caratterizzato da un’asimmetria strutturale tra accusa e imputato e la parità delle parti non impone una simmetria assoluta di poteri, purché le differenze siano ragionevoli. Il doppio grado di giurisdizione non ha copertura costituzionale e il limite all’appello non incide sull’obbligatorietà dell’azione penale. Le sentenze n. 298 del 2008 e n. 42 del 2009 avevano già ritenuto legittima l’inappellabilità dei proscioglimenti del giudice di pace.

L’obiezione secondo cui non sempre la citazione diretta corrisponde a reati meno gravi, pur astrattamente corretta, non è dirimente: la limitazione non si fonda sulla minore gravità, ma sulla minore complessità dell’accertamento, che giustifica la rinuncia all’udienza preliminare e, coerentemente, la limitazione dei mezzi di impugnazione al solo ricorso per cassazione. Si tratta di un criterio generale e oggettivo rimesso alla discrezionalità del legislatore.

La Corte affronta poi la convertibilità dell’appello in ricorso, pur a fronte di una scelta consapevole per un mezzo diverso. Un indirizzo ritiene inammissibile l’impugnazione quando la parte abbia effettivamente voluto il mezzo non consentito (Sez. 4, n. 39754 del 2025); un altro limita il giudice, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla verifica dell’impugnabilità oggettiva e della voluntas impugnationis (Sez. 5, n. 42578 del 2024). La Corte preferisce il secondo, avallato dalle Sezioni Unite n. 45371 del 2001.

Nel merito il ricorso è infondato. Il ricorrente propone una diversa lettura delle prove a fronte di una motivazione non illogica: la giustificazione dell’imputato aveva trovato conferma nella deposizione della convivente. L’eccezione di nullità ex art. 199 cod. proc. pen. è manifestamente infondata perché proposta per la prima volta in cassazione: si tratta di nullità relativa, da eccepire prima del compimento dell’atto ai sensi dell’art. 182 (Sez. 1, n. 23719 del 2024). L’assoluzione, fondata sul principio in dubio pro reo, è confermata: ricorso rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 199 c.p.p.

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