Azione avverso il silenzio e nuova istanza senza novità: rigetto (TAR Sardegna n. 284 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non può essere utilmente proposta l’azione avverso il silenzio inadempimento su un’istanza rimasta inevasa quando il privato abbia già proposto in precedenza analoghe istanze, ricevendo risposte negative espresse, senza che queste siano state impugnate e senza che la nuova istanza presenti elementi di sostanziale novità. In tal caso non sussiste un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, su istanza di parte ai sensi dell’art. 31, comma 47, l. n. 448/1998, è subordinata, oltre al decorso del termine quinquennale dalla prima assegnazione, al presupposto oggettivo che sia richiesta per aree per le quali il Consiglio comunale abbia deliberato la trasformazione, trattandosi di scelta discrezionale che può essere esercitata anche nel suo an.
Il Fatto
La ricorrente aveva inviato al Comune una prima istanza volta a ottenere l’affrancazione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sugli alloggi di edilizia convenzionata PEEP. Il Comune aveva respinto la richiesta, invitando l’interessata a utilizzare la modulistica approvata, che prevedeva il solo diritto di affrancazione e non anche la trasformazione del diritto di superficie. La ricorrente, senza impugnare quel diniego, riproponeva una nuova istanza di identico contenuto e, avendone il Comune lasciato trascorrere il termine senza riscontrare, proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che la seconda istanza era di tenore analogo alla precedente, sulla quale il Comune si era già espresso con un provvedimento negativo non impugnato. Sul punto richiama il principio per cui l’azione avverso il silenzio non è esperibile quando il privato ripropone istanze identiche a quelle già definite con risposta negativa espressa, senza dedurre circostanze di sostanziale novità. In tale evenienza non può configurarsi alcun inadempimento dell’amministrazione, non ravvisandosi l’inerzia che costituisce presupposto dell’azione.
In ogni caso, il Collegio ha rilevato l’assenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di trasformazione: tale possibilità, ai sensi dell’art. 31, comma 47, l. n. 448/1998, è subordinata alla circostanza che l’istanza riguardi aree per le quali il Consiglio comunale abbia deliberato la trasformazione. L’adozione della delibera è frutto di una valutazione discrezionale dell’ente, che non è tenuto a deliberare il passaggio del diritto di superficie in piena proprietà; tale scelta non può essere sollecitata attraverso il rimedio avverso il silenzio.
Il Tribunale ha, infine, respinto l’istanza di rinvio formulata in udienza dalla ricorrente, volta a consentire al Comune di pronunciarsi sulla sola affrancazione, nonché la domanda proposta in via gradata, diretta a ottenere una pronuncia limitata a tale parte dell’istanza. Sul punto il Collegio ha escluso che in sede di giudizio sul silenzio possa mutarsi l’oggetto dell’istanza presentata all’amministrazione, la quale era unitaria e, in quanto priva di elementi di novità rispetto a quella già respinta, non imponeva alcun obbligo di provvedere. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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