Parti comuni in comunione indivisa: escluso il contributo per la ricostruzione post-sisma (TAR Abruzzo n. 190 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’espressione “parti comuni” di cui all’art. 2, comma 1, dell’OPCM n. 3790/2009 presuppone l’esistenza di un edificio composto da più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a soggetti diversi. In un edificio costituito da un’unica unità immobiliare posseduta pro indiviso da più comproprietari, non sono configurabili parti comuni, poiché l’intero bene è oggetto di un diritto di proprietà indifferenziato. Ne consegue che la domanda di contributo per la ricostruzione di un immobile classificato come “in corso di costruzione” (categoria catastale F/3) deve essere ricondotta all’art. 1, comma 3, dell’OPCM n. 3790/2009, con applicazione del limite massimo di 80.000 euro e del divieto di cumulo con altri contributi già erogati per le abitazioni principali dei comproprietari.

Il Fatto

Due comproprietari pro indiviso di un edificio di antica costruzione, classificato con esito di agibilità “E” a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e composto da un’unica unità immobiliare (categoria catastale F/3), presentavano domanda per ottenere il contributo per la riparazione con miglioramento sismico delle parti comuni di cui all’OPCM n. 3790/2009. Dopo l’iniziale determinazione dell’importo ammissibile da parte del Consorzio Cineas, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA) rigettava la domanda, ritenendo l’immobile non rientrante nella nozione di “parti comuni” e configurandosi il divieto di cumulo con i contributi già ottenuti dai ricorrenti per le rispettive abitazioni principali. Avverso tale diniego, i ricorrenti proponevano ricorso con cinque motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, condividendo l’interpretazione dell’USRA secondo cui nella comunione indivisa non può operarsi la distinzione funzionale tra parti di proprietà esclusiva e parti comuni che giustifica l’autonomia della domanda di contributo. Il giudice ha chiarito che l’ultimo inciso dell’art. 2, comma 1, dell’OPCM n. 3790/2009 richiede l’esistenza di “più unità immobiliari” di proprietà di soggetti diversi, condizione non sussistente nel caso di un’unica unità immobiliare posseduta pro indiviso. La lamentata disparità di trattamento tra condominio e comunione è stata ritenuta solo apparente, poiché solo nel primo sussiste una ripartizione di spazi esclusivi e spazi comuni funzionalmente distinti.

Quanto alla qualificazione della domanda, il TAR ha ricondotto l’istanza all’ambito dell’art. 1, comma 3, dell’OPCM n. 3790/2009, che disciplina espressamente gli immobili in corso di costruzione, stabilendo un contributo massimo di 80.000 euro e il divieto di cumulo. I giudici hanno rilevato che entrambi i comproprietari avevano già ottenuto contributi per le rispettive abitazioni principali, configurandosi così il cumulo vietato, a prescindere dalla veste soggettiva in cui era stata presentata l’istanza.

In merito al motivo concernente la violazione dell’obbligo di motivazione, il TAR ha precisato che la determinazione del Consorzio Cineas costituiva un mero calcolo tecnico dei costi, privo di natura decisoria, e non poteva generare alcun legittimo affidamento in assenza di un provvedimento favorevole definitivo. Quanto al preteso vizio procedimentale ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il giudice ha ritenuto che il provvedimento finale non avesse introdotto considerazioni nuove rispetto al preavviso di diniego, ma avesse costituito la logica conseguenza della contestualizzazione della norma invocata dai ricorrenti, con pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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