Obbligo della ASL di concludere il procedimento con il PTP dopo la presa in carico del minore autistico (TAR Abruzzo n. 39 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della formale presa in carico di un minore con disturbo dello spettro autistico, l’Azienda sanitaria locale ha l’obbligo di concludere il procedimento avviato su istanza degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante l’elaborazione del Piano Terapeutico Personalizzato (PTP), il quale rappresenta il presupposto per la concreta erogazione delle prestazioni assistenziali individuate nei Livelli essenziali di assistenza. L’eventuale comportamento non collaborativo delle parti istanti non giustifica l’inerzia, gravando sull’amministrazione l’onere di acquisire d’ufficio la documentazione utile. La mancata predisposizione del PTP integra l’illegittimità dell’inerzia, con conseguente obbligo di provvedere nel termine fissato dal giudice.

Il Fatto

I genitori di una minore con disturbo dello spettro autistico avevano presentato alla ASL un’istanza per ottenere la presa in carico della figlia e l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale secondo il metodo ABA, già svolta presso un centro privato extraregionale. L’Azienda sanitaria aveva riconosciuto il bisogno assistenziale e assegnato la gestione del trattamento a un soggetto accreditato, ma non aveva poi provveduto a definire il percorso assistenziale. I ricorrenti avevano quindi agito davanti al giudice amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e per la condanna delle amministrazioni a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha anzitutto inquadrato la controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di una questione riguardante un pubblico servizio, come previsto dall’art. 133, comma 1, cod. proc. amm., e relativa all’accertamento del diritto all’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale.

Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’assistenza per le persone con disturbi dello spettro autistico è inclusa nei LEA dall’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, il quale ricomprende anche i trattamenti individualizzati basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, come il metodo ABA. Tale previsione attua quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 134/2015.

La Corte ha quindi ricostruito l’iter procedimentale in due fasi: la prima, affidata al servizio di Neuropsichiatria infantile, consiste nella diagnosi e nella predisposizione del PTP; la seconda riguarda l’attivazione dei percorsi assistenziali definiti nel piano. Poiché la controversia concerne la prima fase, l’amministrazione è tenuta a provvedere.

Quanto alla censura sollevata dalla ASL, secondo cui l’arresto del procedimento sarebbe dipeso dal mancato riscontro alla richiesta di documentazione, il TAR l’ha respinta: l’onere di acquisire tutti gli elementi utili per la redazione del PTP incombe sull’Azienda sanitaria, che può richiederli agli enti coinvolti nella valutazione e nel trattamento della minore. L’inerzia è quindi illegittima e il ricorso è stato accolto.

Il Tribunale ha ordinato alla ASL di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l’adozione del PTP, e ha rigettato allo stato la richiesta di nomina del commissario ad acta, riservandosi di provvedere in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state poste a carico della ASL, mentre sono state compensate nei confronti della Regione, ritenuta estranea alla vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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