L’accesso documentale prevale sul riparto interno delle competenze amministrative (TAR Molise n. 215 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di estromissione per difetto di legittimazione passiva va rigettata quando l’amministrazione intimata sia comunque competente a detenere, anche solo in parte, la documentazione oggetto dell’istanza ostensiva, non rilevando in senso contrario la mera ripartizione interna delle attribuzioni operative. Il silenzio serbato sull’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 integra un diniego illegittimo, così come illegittimo è il diniego opposto dall’azienda sanitaria limitatamente alla documentazione sulla cui base ha comunque provveduto a liquidare parte delle prestazioni. In tale evenienza, sussiste il diritto dell’istante a ottenere l’esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.

Il Fatto

Una società, accreditata con il Servizio sanitario nazionale per l’erogazione di prestazioni anche a favore di pazienti extraregionali, chiedeva alle amministrazioni competenti l’accesso a tutta la documentazione relativa alla liquidazione parziale delle prestazioni rese nel triennio 2020-2022 e alla compensazione sanitaria interregionale, nonché alle eventuali contestazioni formulate da altre Regioni. L’azienda sanitaria riscontrava in parte l’istanza, trasmettendo alcuni atti ma negando la documentazione relativa all’annualità 2021, mentre la Regione e la Struttura commissariale restavano silenti, determinando un diniego implicito. La società ricorrente insorgeva, deducendo la violazione della disciplina sull’accesso e chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla ostensione integrale dei documenti richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione e dalla Struttura commissariale, affermando che l’oggetto del contendere riguarda documenti operativi, quali gli esiti delle compensazioni interregionali e i rimborsi ottenuti da altre Regioni, rispetto ai quali le stesse amministrazioni conservano un dovere generale di vigilanza e di controllo sulle erogazioni effettuate dall’azienda sanitaria ai privati. La circostanza che la gestione dei flussi operativi sia demandata ad altri soggetti non esclude che tali amministrazioni possano detenere la documentazione di rendiconto, non potendo esse disinteressarsi delle relative procedure. L’estromissione, infatti, è ammessa solo quando la parte intimata non abbia alcuna competenza a detenere i documenti richiesti.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato. Con riferimento all’annualità 2021, la Corte ha rilevato la contraddittorietà dell’affermazione dell’azienda sanitaria circa la completa assenza di attività assistenziale transitata in compensazione, atteso che una parte di quella produzione era stata comunque liquidata alla ricorrente, sebbene senza alcuna indicazione della documentazione posta a base del pagamento. Ne discende l’obbligo dell’azienda di esibire gli atti sulla cui base ha provveduto alla liquidazione.

Quanto alle annualità 2020 e 2022, il Collegio ha invece ritenuto plausibile la ricostruzione dell’azienda sanitaria, secondo cui la documentazione relativa alla compensazione è gestita tramite un portale ad accesso limitato e non è nella sua integrale e materiale disponibilità, essendo detenuta da altri soggetti, quali la società regionale che cura i sistemi informativi e le stesse Regione e Struttura commissariale. La circostanza che l’azienda ponga in essere le liquidazioni non implica, di per sé, che essa detenga tutta la documentazione contabile e amministrativa sottostante.

In conclusione, il silenzio serbato dalla Regione e dal Commissario, nonché il diniego opposto dall’azienda per l’annualità 2021, sono stati ritenuti illegittimi, con conseguente condanna delle amministrazioni intimate all’esibizione dei documenti detenuti, ex art. 116, comma 4, c.p.a., entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e della parzialità dell’accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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