Cittadinanza, la notizia di reato basta a giustificare il diniego senza la prova dell’integrazione (TAR Lazio n. 13184 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è atto di amplissima discrezionalità, espressione del potere sovrano dello Stato, che postula una valutazione prognostica circa lo stabile e duraturo inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto estrinseco e formale e si esaurisce nella verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. La presenza di pregiudizi penali, ivi incluse mere notizie di reato, può fondare legittimamente il diniego.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi del d.P.R. n. 572/1993. L’Amministrazione, esperita l’istruttoria, respingeva la domanda con decreto ministeriale del 26 gennaio 2020, fondando il diniego sul rapporto informativo delle Forze di polizia da cui emergevano una notizia di reato per minaccia e lesioni personali e una per maltrattamento in famiglia. Il provvedimento veniva impugnato per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver ripercorso gli approdi giurisprudenziali in materia, rammenta che la concessione della cittadinanza è un provvedimento di natura concessoria che presuppone un’apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Tale valutazione si fonda su un complesso di circostanze che dimostrano l’integrazione del soggetto sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e dell’irreprensibilità della condotta. Il potere dell’Amministrazione è soggetto a un sindacato giurisdizionale debole.
Il Tribunale evidenzia che l’interesse pubblico alla concessione della cittadinanza ha natura composita, essendo volto alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale e del rispetto dell’identità nazionale. Ne deriva che l’attribuzione dello status civitatis deve rappresentare la formalizzazione di una preesistente situazione di cittadinanza sostanziale, che giustifichi il suggello giuridico. Il giudizio richiesto all’Amministrazione è di natura prognostica circa la capacità del richiedente di non creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale.
Nel caso di specie, il Collegio osserva che il ricorrente non ha fornito alcun elemento per comprendere le concrete vicende fattuali in cui è maturato il pregiudizio penale. Nessuna spiegazione è stata data né in sede procedimentale, in occasione della comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, né in giudizio. Il ricorso si presenta sostanzialmente elusivo, non adempiendo all’onere di dimostrare elementi sintomatici dell’eccesso di potere come l’illogicità o l’irragionevolezza della scelta.
Le valutazioni dell’Amministrazione, rammenta il Tribunale, si muovono su un piano diverso da quello giuspenalistico e le condotte poste in essere possono essere autonomamente ostative. La presenza dei pregiudizi valorizzati legittima quindi il diniego di cittadinanza per mancata dimostrazione dell’integrazione, soprattutto ove le condotte siano successive alla domanda di naturalizzazione.
Il Collegio, nel respingere il ricorso, rimarca che nulla osta alla presentazione di una nuova istanza, affinché la posizione del richiedente sia nuovamente valutata alla luce del tempo trascorso e del grado di inserimento sociale medio tempore conseguito. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.