La parte integralmente vittoriosa non deve impugnare le domande assorbite (Cass. civ. Sez. 2 n. 10095 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rescissione per lesione relativa a un contratto con pluralità di parti deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, atteso il carattere unitario di ciascun rapporto contrattuale; la morte di una parte determina la trasmissione della posizione contrattuale agli eredi, per i quali sussiste il litisconsorzio necessario. In materia di impugnazioni, la parte integralmente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per le domande e le eccezioni rimaste assorbite, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., al fine di evitare la presunzione di rinuncia. L’omessa rinnovazione della trascrizione della domanda di rescissione non determina l’improseguibilità dell’azione, non essendo l’esercizio di quest’ultima subordinato alla possibilità di ripristino della situazione originaria.
Il Fatto
Gli eredi di un venditore convenivano in giudizio gli acquirenti per ottenere la rescissione per lesione ultra dimidium di due atti di compravendita di terreni. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo il valore dei beni coerente con il prezzo pattuito. La Corte d’appello, su impugnazione degli attori, accoglieva invece la domanda rescissoria, dichiarando l’inammissibilità delle domande di restituzione dei terreni o del controvalore e ponendo le spese a carico dei convenuti, che proponevano ricorso per cassazione sulla scorta di cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, concernenti la determinazione del valore di mercato dei beni, rilevando che la scelta del metodo di stima è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione. Ha escluso, inoltre, il vizio di motivazione apparente, avendo la Corte territoriale ampiamente considerato le risultanze peritali, le osservazioni del consulente di parte e gli atti relativi a terreni siti nel medesimo Comune. Quanto al quarto motivo, la Corte ha affermato che, in tema di rescissione, la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere rescindibile nei confronti di uno solo dei soggetti; la morte di una parte determina la trasmissione della posizione contrattuale agli eredi, successori a titolo universale, sicché la pronuncia deve essere resa nei confronti di tutti.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha affermato che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le questioni rimaste assorbite, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., manifestando la volontà di chiederne il riesame. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano riproposto in appello con la comparsa di risposta la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione del prezzo, non esaminata in primo grado in quanto assorbita; la sentenza impugnata nulla aveva statuito sul punto, integrando il vizio di omessa pronuncia. Infine, la Corte ha rigettato il quinto motivo, relativo alla mancata rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, precisando che l’esercizio dell’azione di rescissione non è subordinato alla possibilità di ripristino della situazione originaria.
Nota della Redazione
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