Divisione giudiziale: il sorteggio in appello richiede una specifica censura sul criterio attributivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 18652 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divisione giudiziale, se il giudice di primo grado, nel concorso fra condividenti titolari di quote uguali, abbia derogato al criterio del sorteggio procedendo all’attribuzione diretta delle porzioni, l’adozione del sorteggio in grado d’appello è consentita solo in presenza di una specifica censura riferita al criterio seguito dal primo giudice nell’attribuzione, non essendo sufficiente una contestazione avente un diverso contenuto e una diversa finalità. L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l’eventuale difetto di determinazione di altri motivi legittima la declaratoria d’inammissibilità per questi soltanto, non dell’appello nella sua interezza.

Il Fatto

La causa traeva origine da una domanda di divisione giudiziale avente ad oggetto beni ereditari, promossa nei confronti dei figli di un condividente che, nel 1995, aveva donato loro la propria quota. In corso di causa, i cessionari della quota dell’attrice intervenivano nel giudizio. Il Tribunale disponeva la divisione in due porzioni, attribuite indivisamente ai due gruppi di condividenti. La Corte d’appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza, disponeva l’attribuzione delle porzioni mediante estrazione a sorte, ritenendo che la parità delle quote imponesse tale criterio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha innanzitutto esaminato il tema della specificità dei motivi di appello, richiamando il principio per cui l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità può essere dichiarata solo quando l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale si fosse correttamente attenuta a tale principio, avendo esaminato le singole censure e dichiarato l’inammissibilità solo per quelle prive dei necessari requisiti.

Quanto al criterio divisorio, la Corte ha precisato che l’estrazione a sorte nel giudizio divisorio non riflette la proposizione di un autonomo capo di domanda, ma costituisce il criterio legale di attribuzione delle porzioni uguali, la cui applicabilità è rimessa al giudice a prescindere da una specifica istanza di parte. Tuttavia, l’assenza di una tale domanda non consente al giudice di derogare al criterio legale imposto dalla parità delle quote. Nel caso di specie, la censura proposta in appello riguardava la domanda di attribuzione unitaria dell’intero compendio, che presupponeva l’indivisibilità in natura dei beni, e non contestava specificamente il criterio attributivo seguito dal primo giudice.

La Corte ha pertanto accolto il motivo, enunciando il principio di diritto per cui l’adozione del sorteggio in grado d’appello è consentita solo in presenza di specifica censura riferita al criterio seguito dal primo giudice nell’attribuzione, non essendo sufficiente una contestazione avente un diverso contenuto e finalità. In relazione al difetto di conformità catastale, la Corte ha ritenuto fondato il motivo incidentale, affermando che la regolarizzazione imposta dalla Corte territoriale non era più percorribile, essendo venuto meno il divario temporale tra approvazione del progetto e attribuzione delle porzioni.

Infine, la Corte ha affrontato la complessa questione della revoca della rinunzia all’eredità ex art. 525 c.c., chiarendo che essa non costituisce un atto autonomo ma l’effetto della sopravvenuta accettazione dell’eredità, la cui validità non è esclusa quando la rinunzia risulti da dichiarazione inserita nel registro delle successioni. Quanto all’eccezione di prescrizione del diritto di accettare, sollevata dai ricorrenti principali, la Corte l’ha rigettata per difetto di interesse meritevole di tutela, non essendo individuabile una situazione di vantaggio dei terzi comproprietari suscettibile di essere pregiudicata dal subingresso nella comunione, in luogo dello Stato, di coloro che avevano rinunziato all’eredità del comproprietario deceduto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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