La pavimentazione antistante il fabbricato non è costruzione ai fini delle distanze ma può fondare l’azione di rilascio (Cass. civ. Sez. 2 n. 12516 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di costruzione, ai fini dell’applicazione della normativa privatistica in materia di distanze, si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo. Non è tuttavia qualificabile come costruzione la semplice pavimentazione di un’area che, non avendo comportato aumenti della volumetria o delle superfici occupate rispetto alla originaria sagoma di ingombro, sia posta a un’altezza di poco superiore al circostante terreno. La normativa di cui all’art. 17 della l. n. 765/1967 si riferisce ai soli edifici, non a qualunque costruzione. La violazione delle distanze per l’apertura di vedute, ai sensi dell’art. 905 c.c., non è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello, vertendosi in azioni diverse e autonome rispetto a quella di arretramento per violazione delle distanze legali. L’omesso esame, da parte del giudice di merito, della pavimentazione che sconfina nella proprietà del vicino, costituendo elemento costitutivo della domanda di rilascio, integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e determina la cassazione della sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio i vicini per sentirli condannare all’arretramento del fabbricato, previo abbattimento, e al rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Nola aveva accolto la domanda di arretramento, rigettando quella risarcitoria. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, aveva rigettato la domanda di arretramento e l’appello incidentale, condannando l’attore alle spese del doppio grado, ritenendo la distanza tra i fabbricati regolare e non acquisita alcuna prova dello sconfinamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso che la pavimentazione dell’area antistante il fabbricato possa qualificarsi come costruzione ai fini delle distanze. Richiamando il consolidato orientamento per cui rilevano solo le opere che comportino aumenti volumetrici o di superfici occupate, ha precisato che la semplice pavimentazione posta a un’altezza di poco superiore al terreno non integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c. Ha altresì confermato l’applicabilità dell’art. 17 della l. n. 765/1967 nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, norma che si riferisce ai soli edifici e non a qualunque manufatto.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 905 c.c. per l’apertura di vedute a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, la Corte ha escluso la rilevabilità d’ufficio della questione. Le azioni a tutela delle distanze tra costruzioni e quelle concernenti le vedute hanno presupposti e ratio diversi, sicché il giudice che le facesse valere d’ufficio incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, concernente l’omesso esame della pavimentazione sconfinante. Pur avendo la Corte d’appello accertato che l’edificio rispettava la distanza dal confine (minimo mt. 0,76), la striscia di pavimentazione antistante, di larghezza superiore a tale misura, risultava invasiva della proprietà del ricorrente. Detta circostanza, evidenziata nelle comparse conclusionali del giudizio di appello, era stata del tutto ignorata nella motivazione della sentenza impugnata, nonostante la sua decisività ai fini della domanda di rilascio, della quale costituiva elemento costitutivo. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale domanda, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, escludendo rilevanza alla balconata aggettante, la cui sporgenza risultava inferiore alla distanza dal confine.
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Nota della Redazione
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