Rivendica del singolo comproprietario e litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. 2 n. 7675 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la domanda di rivendica è proposta da uno o più soggetti che assumono di essere comproprietari del bene, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comunisti dipende dal comportamento processuale del convenuto. Qualora questi si limiti a negare il diritto di comproprietà dell’attore, il singolo comunista può agire da solo, senza che sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Viceversa, l’integrazione è necessaria solo se il convenuto non si limiti a negare la situazione soggettiva dell’attore, ma eccepisca di essere proprietario esclusivo, oppure proponga una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la proprietà esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i comproprietari. L’eccezione di proprietà esclusiva sollevata al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria non fa sorgere il litisconsorzio necessario, poiché il conseguente accertamento della proprietà avviene solo incidenter tantum.
Il Fatto
Un soggetto, assumendo di essere comproprietario di un terreno, ha proposto domanda di rivendica nei confronti di un Comune, per una porzione di area sottostante a una strada pubblica. In subordine, ha chiesto l’accertamento dell’acquisto per usucapione della propria quota e, in via ulteriormente subordinata, a favore di tutti i comproprietari. Il Comune convenuto ha eccepito la demanialità del bene e l’avvenuto acquisto della proprietà per usucapione. Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno rigettato le domande dell’attore, riconoscendo l’intervenuta usucapione della proprietà in capo all’ente locale. L’attore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per non essere stati citati in giudizio gli altri comproprietari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., affermando l’infondatezza della tesi del ricorrente. Il ricorrente invocava un indirizzo giurisprudenziale per cui, in caso di rivendica proposta dal comproprietario e di eccezione di proprietà esclusiva del convenuto, sussisterebbe sempre il litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari. La Corte ha precisato che tale indirizzo deve ritenersi superato alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 25454 del 2013, la quale ha risolto il contrasto in senso opposto. L’eccezione di proprietà esclusiva, se non accompagnata da una domanda riconvenzionale, non determina la necessità di integrare il contraddittorio, in quanto il convenuto mira solo a ottenere il rigetto della pretesa attorea e non un accertamento con efficacia di giudicato nei confronti dei comproprietari assenti. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla fattispecie in esame.
La Corte ha altresì dichiarato la manifesta infondatezza del motivo relativo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il Comune fin dal primo grado eccepito l’intervenuta usucapione della proprietà dell’area, e l’inammissibilità delle censure volte a ottenere una diversa ricostruzione in fatto. In particolare, la Corte ha rigettato la tesi del ricorrente secondo cui la sopraelevazione della strada e la conseguente traslazione della servitù di pubblico passaggio avrebbero “liberato” gli spazi sottostanti, facendo riespandere il diritto di proprietà dei comproprietari. Tale ricostruzione è stata ritenuta non pertinente, in quanto la sentenza impugnata aveva accertato che il Comune aveva acquistato per usucapione la proprietà dell’area, non una mera servitù, e che non vi era stata alcuna sdemanializzazione tacita, avendo l’ente continuato a mantenere la disponibilità e a utilizzare il bene.
In conclusione, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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