Servitù di passaggio e parcheggio: i limiti del titolare e la liquidazione del compenso unico nella difesa comune (Cass. civ. Sez. 2 n. 1462 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una servitù di passaggio e transito ha diritto di transitare sul fondo servente, ma non di occupare stabilmente una porzione del fondo medesimo mediante l’apposizione di barriere che ne impediscano l’utilizzo da parte dei proprietari. Gli accessori della servitù ex art. 1064 c.c. devono essere funzionali all’esercizio della servitù stessa e non possono estenderne l’oggetto oltre il contenuto del titolo. In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con il medesimo difensore, è dovuto un compenso unico, ai sensi degli artt. 4 e 8 d.m. n. 55/2014, applicandosi gli aumenti percentuali ivi previsti, e non già compensi autonomi per ciascuna parte. La motivazione che dichiari di applicare i valori medi tabellari ma liquidi un importo complessivo manifestamente eccedente i parametri è contraddittoria e integra un vizio di motivazione.
Il Fatto
Un gruppo di 59 proprietari ha adito il Tribunale di Trieste ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., deducendo di aver acquistato da un fallimento una porzione di terreno adibita a strada interna e lamentando che la società convenuta avesse delimitato e chiuso con paletti e catena un tratto di circa sei metri, utilizzandolo come parcheggio per la propria attività commerciale. Era pacifico che la società disponesse di una servitù di passaggio e transito su quella porzione, ma non di un diritto di parcheggio o del potere di chiuderla e usarla in via esclusiva. Il Tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto di proprietà dei ricorrenti e condannando la società alla rimozione delle barriere. La Corte d’appello di Trieste ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati, liquidate in € 5.000 ciascuno per compensi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rigettando i primi due e accogliendo il terzo e il quarto motivo. In relazione al primo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte ha rilevato che il giudice di merito che fondi il proprio convincimento su alcuni elementi piuttosto che su altri non incontra altro limite che quello di esporli in modo ragionato. Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una revisione del merito, ma deve limitarsi a controllare che il ragionamento manifestato si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile.
Quanto al secondo motivo, che censurava la violazione degli artt. 1063, 1064, 1065, 1067, 2644 e 2697 c.c., la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’art. 2644 c.c. per difetto di specificità e quella sull’art. 2697 c.c. in quanto volta a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Nel merito, ha ritenuto infondate le doglianze sulla violazione degli artt. 1063, 1064, 1065 e 1067 c.c., affermando che gli accessori della servitù devono essere funzionali al suo esercizio e non possono estenderne l’oggetto.
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo, relativi alla liquidazione delle spese processuali. Il giudice d’appello, dopo aver dichiarato di applicare i valori medi del d.m. n. 55/2014 senza ravvisare elementi di personalizzazione, aveva liquidato 59 compensi autonomi per un importo complessivo manifestamente eccedente i parametri tabellari. Tale contraddizione tra la premessa motivazionale e il dispositivo integra un vizio di motivazione. Inoltre, la difesa di più parti con identica posizione processuale e con il medesimo difensore comporta il diritto a un compenso unico, con gli aumenti percentuali previsti dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014.
All’esito, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1063 c.c. – Norme regolatrici
- Art. 1064 c.c. – Estensione del diritto di servitù
- Art. 1065 c.c. – Esercizio conforme al titolo o al possesso
- Art. 1067 c.c. – Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù
- Art. 2644 c.c. – Effetti della trascrizione
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197