Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia transattiva (Cass. civ. Sez. 2 n. 5984 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalle parti e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. In presenza di una valida accettazione da parte del difensore munito di procura speciale, la Corte dichiara l’estinzione senza alcuna pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 391 cod. proc. civ., quando la rinuncia consegua a una transazione che ne preveda la compensazione.

Il Fatto

La controversia traeva origine dal ricorso d’urgenza proposto da una proprietaria per essere autorizzata ad accedere al fondo confinante, al fine di eseguire lavori di sostituzione di un tubo di scolo delle acque. Il giudizio di merito si concludeva con la sentenza della Corte d’Appello che accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto di accesso al fondo e rigettando la richiesta di indennità avanzata dalla controparte.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui resisteva la controparte con controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti depositavano congiuntamente una memoria con la quale dichiaravano di aver transatto la controversia, rinunciando al ricorso con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente verificato la regolarità formale dell’atto di rinuncia, riscontrandone la conformità ai requisiti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.. La rinuncia risultava sottoscritta da entrambe le parti del giudizio e accompagnata dall’accettazione della controricorrente, resa personalmente e tramite il proprio difensore, munito di procura speciale.

L’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’istituto ha condotto la Corte a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa ai motivi di ricorso formulati, non più esaminabili nel merito.

Quanto alle spese, la Corte ha rilevato che la rinuncia consegue a una transazione tra le parti che ne ha previsto la compensazione. In applicazione dell’art. 391 cod. proc. civ., la declaratoria di estinzione non comporta pertanto alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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