La revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. per omessa comunicazione dell’adunanza camerale (Cass. civ. Sez. 2 n. 12701 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo. Tale errore riguarda anche l’esame degli atti dello stesso processo di cassazione. È pertanto deducibile come causa di revocazione la circostanza che il provvedimento impugnato si fondi su un fatto — l’avvenuta comunicazione della fissazione dell’udienza o dell’adunanza a tutte le parti costituite — incontestabilmente mai avvenuto. La decisività dell’errore sussiste in quanto la decisione è resa sulla base dell’erronea percezione dell’esistenza dell’avviso, la cui ritualità è imposta dal rispetto del contraddittorio e deve essere verificata d’ufficio; essa attiene alle modalità di formazione della decisione e non al suo contenuto.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 3-7-2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila che aveva rigettato l’appello in materia di divisione di una comunione immobiliare, condannando il ricorrente alle spese e alle sanzioni ex art. 96 cod. proc. civ.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo l’omessa comunicazione della data dell’adunanza camerale al proprio difensore, al quale aveva conferito procura speciale con comparsa di costituzione depositata successivamente alla richiesta di decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, precisando che non è richiesta, a pena di inammissibilità, la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione, essendo sufficiente l’indicazione del motivo di revocazione e l’esposizione dei fatti di causa rilevanti. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, ravvisando l’errore revocatorio lamentato.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 24170 del 2004, la Corte ha affermato che la revocazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo, che riguarda anche l’esame degli atti del processo di cassazione. Ha inoltre superato l’orientamento che escludeva la decisività dell’errore per la mancanza di un nesso causale diretto tra l’omissione e il contenuto della decisione, condividendo la diversa ricostruzione di Sez. 5 n. 602 del 2018: la decisività non va intesa in relazione al tenore della decisione, ma alle modalità con le quali essa è stata resa, poiché la sequenzialità del procedimento è impedita dalla mancata attività difensiva.
Nella fattispecie, l’elenco delle comunicazioni della cancelleria ha confermato che l’avviso dell’adunanza camerale era stato inviato solo alla Procura Generale e ai difensori del controricorrente, mentre alcuna comunicazione risultava nei confronti del ricorrente o dei suoi difensori. La Corte ha quindi revocato l’ordinanza impugnata, sanando l’errore percettivo che l’aveva viziata.
Procedendo alla fase rescissoria, la Corte ha riesaminato i motivi dell’originario ricorso, dichiarandoli inammissibili in quanto proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per il quale, in caso di doppia conforme, è necessario indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado, dimostrandone la diversità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta rispettosa del minimo costituzionale, avendo esposto compiutamente le ragioni a fondamento della decisione. Ha pertanto condannato il ricorrente alle spese e alle sanzioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., nonché alla dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, compensando le spese del giudizio di revocazione.
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Nota della Redazione
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