Ricorso per cassazione improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6415 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c., qualora la parte ricorrente, avendo dichiarato di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositi copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione e non provveda alla produzione di tale documentazione, che costituisce onere a suo carico, entro il termine prescritto. L’omissione non può essere recuperata mediante la successiva produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., né è superabile attraverso la c.d. prova di resistenza, la quale opera solo se la notificazione del ricorso risulti perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Tale sanzione processuale non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, integrando una misura adeguata a garantire il rapido svolgimento del giudizio di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale, aveva dichiarato il diritto di alcuni dirigenti scolastici alla corresponsione dell’assegno ad personam nella misura indicata, condannando l’amministrazione alla riattivazione della voce retributiva e alla restituzione di quanto trattenuto.
Avverso tale decisione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui i dirigenti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato, in via preliminare, la sussistenza dei presupposti per la decisione, rilevando che il ricorso doveva considerarsi improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.
Agli atti del giudizio, infatti, non risultava tempestivamente depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata. La dichiarazione contenuta nel ricorso di avvenuta notificazione della sentenza, attestando un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, fa sorgere in capo alla parte ricorrente l’onere di depositare copia della sentenza munita della relata, senza che sia possibile sanare l’omissione con la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
Nel caso di specie, non era inoltre ipotizzabile la c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, impedendo al giudice dell’impugnazione di accertare la tempestività dell’impugnazione stessa.
La Corte ha infine ribadito che la declaratoria di improcedibilità non contrasta con l’art. 6 CEDU, richiamando i principi espressi nella sentenza della Corte EDU del 2024, in quanto la sanzione è adeguata a garantire il rapido svolgimento del procedimento di legittimità e non compromette il diritto di accesso al tribunale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazione statale.
Nota della Redazione
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