Abusi su immobili vincolati, competenza concorrente del Comune e della Soprintendenza (Cons. Stato n. 4453 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di abusi edilizi realizzati su immobili sottoposti a vincolo storico-artistico o ambientale non sussiste una competenza esclusiva della Soprintendenza, ma una competenza concorrente dell’organo statale e dell’amministrazione comunale. L’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 riconosce al Comune un generale potere di vigilanza e controllo su tutte le attività urbanistico-edilizie del territorio, comprese quelle riguardanti immobili vincolati, con obbligo del dirigente di adottare immediatamente provvedimenti definitivi per ripristinare la legalità violata. Il richiamo all’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 non è quindi erroneo, concorrendo sul punto la competenza comunale e quella della Soprintendenza. Accertata l’illegittimità delle opere e la loro esecuzione in assenza di permesso di costruire, il Comune è tenuto all’irrogazione della sanzione demolitoria anche in area vincolata.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile sito nel territorio comunale presenta nel 2012 una s.c.i.a. per la ristrutturazione edilizia, previa demolizione e ricostruzione, di una costruzione asseritamente preesistente al 1° settembre 1967. Il Comune annulla il titolo per infedele rappresentazione dello stato di consistenza e ingiunge la demolizione di quanto edificato in difformità. Il TAR accoglie i motivi aggiunti avverso quel primo ordine, ritenendo applicabile la sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e facendo salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi.

Il Comune adotta quindi una nuova ordinanza di demolizione e ripristino, fondata sull’annullamento della s.c.i.a. e sulla natura delle opere, eseguite in zona agricola e in area vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Il TAR respinge il ricorso. Il proprietario appella dolendosi della sola incompetenza del Comune, rivendicando la competenza esclusiva della Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita l’oggetto del gravame alla censura di incompetenza: secondo l’appellante gli atti ripristinatori dovrebbero provenire dalla Soprintendenza e non dal Comune. La questione investe il riparto di competenze tra amministrazione civica e organo statale in materia di abusi su beni vincolati.

Il Consiglio di Stato condivide l’impostazione del TAR. L’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al Comune un potere generale di vigilanza e controllo su tutte le attività urbanistico-edilizie del territorio, comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, imponendo al dirigente l’obbligo di adottare immediatamente provvedimenti definitivi. Da ciò deriva una competenza concorrente, non esclusiva, rispetto all’organo statale.

L’appellante sostiene che il provvedimento, per presupposti ed effetti, ricadrebbe nell’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che riserva all’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo l’ordine di restituzione in pristino e l’irrogazione della sanzione pecuniaria. Il Collegio ritiene invece non erroneo il richiamo a tale disposizione, poiché la competenza concorrente sopra precisata opera anche su questo versante.

Il Consiglio di Stato rileva che non sono oggetto di appello i profili accertati in primo grado: le opere consentono il recupero di volumetria e superficie maggiori rispetto alle esistenti, alterano volumetria e sagoma dell’edificio, ricadono in zona vincolata e, per la loro natura, avrebbero richiesto il permesso di costruire. Trattandosi di abuso sostanziale e non formale, non è applicabile la sanzione pecuniaria, ma quella ripristinatoria.

Accertata l’illegittimità delle opere e la loro esecuzione in assenza di permesso, il Comune era tenuto all’irrogazione della sanzione demolitoria anche in area vincolata, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4071 del 12 maggio 2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 4282 del 19 maggio 2025 e n. 6523 del 23 luglio 2025. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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