Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento debito comunale (TAR Campania n. 4338 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto al titolo esecutivo giudiziale formatosi, ordina l’esecuzione del giudicato e, ove occorra, nomina il commissario ad acta per provvedere in luogo dell’ente inadempiente. L’assegnazione del termine per l’adempimento e l’insediamento del commissario costituiscono strumenti di effettività della tutela giurisdizionale. La domanda di risarcimento del danno per la mancata esecuzione in forma specifica è liquidata in via equitativa, in considerazione delle spese e dei costi sopportati dal creditore per l’infruttuosa azione esecutiva. Il ritardo o la sospensione del pagamento per verifiche ex art. 48 bis d.P.R. n. 602/1973 non elide l’obbligo di ottemperanza quando le contestazioni erariali risultino superate dal provvedimento di sgravio.
Il Fatto
La società ricorrente era creditrice nei confronti del Comune in forza di un’ordinanza resa dal Tribunale civile di Napoli all’esito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c., con la quale l’ente era stato condannato al pagamento di € 267.429,10 oltre spese legali liquidate in € 8.058,00, oltre accessori. Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato al Comune, non era stato eseguito nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
La creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania. Il giudizio veniva sospeso in pendenza di un’impugnazione straordinaria del titolo, poi riformata dal Consiglio di Stato. Riammessa la causa, il Comune rappresentava di aver sospeso il pagamento all’esito delle verifiche ex art. 48 bis d.P.R. n. 602/1973, essendo emersa una posizione debitoria della società verso l’Erario. La ricorrente replicava che l’Agenzia delle Entrate aveva nel frattempo emesso provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito l’inerzia dell’amministrazione rispetto al titolo esecutivo giudiziale, rilevando che la condanna al pagamento era divenuta definitiva e che il termine dilatorio era spirato senza adempimento. Ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto per l’importo statuito nell’ordinanza azionata, oltre spese legali e accessori di legge.
Quanto alla sospensione del pagamento invocata dall’ente, il giudice ha dato rilievo alla documentazione prodotta dalla ricorrente: il provvedimento di sgravio adottato dall’Agenzia delle Entrate aveva superato le contestazioni erariali che avevano giustificato il blocco dei pagamenti. L’ostacolo all’esecuzione veniva così a cadere, con conseguente conferma dell’obbligo di adempimento.
Il TAR ha quindi assegnato al Comune il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, ove anteriore, per corrispondere quanto dovuto, riconoscendo altresì gli interessi legali e la rivalutazione dalla data di notifica del ricorso per ottemperanza fino all’effettivo soddisfo.
Per assicurare l’effettività della tutela, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o funzionario delegato, con insediamento su richiesta della parte ricorrente e ulteriore termine di trenta giorni dall’insediamento per provvedere all’esecuzione.
Infine, la domanda di risarcimento del danno è stata accolta in via equitativa per € 15.000,00, tenuto conto dei costi sopportati dalla creditrice per l’infruttuosa azione esecutiva attivata dopo l’inutile decorso del termine dilatorio. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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