Concorrenza tra esecuzione forzata e ottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Calabria n. 815 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione coattiva di un provvedimento del giudice ordinario che condanna la pubblica amministrazione a una prestazione di facere, la pendenza della esecuzione forzata dinanzi al giudice civile non preclude la proposizione del ricorso ex art. 114 c.p.a. I due rimedi sono concorrenti e tra essi non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da imporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. L’unico limite è che il creditore non consegua due volte la medesima prestazione. Il mero accantonamento delle somme necessarie, disposto dall’amministrazione debitrice, non integra ottemperanza, costituendo solo un passaggio presupposto al soddisfacimento dell’interesse già tutelato dal giudice della cognizione. La perdurante inerzia dell’amministrazione giustifica la nomina immediata del commissario ad acta, che rende iniquo l’accoglimento della domanda di penalità di mora.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone, con ordinanza resa ex art. 702-bis ss. c.p.c., aveva condannato in solido il Comune di Mesoraca e la Provincia di Crotone a far eseguire a proprie spese i lavori di rimessa in pristino e di messa in sicurezza dell’immobile del ricorrente, del marciapiede e del tratto di strada di competenza, secondo le prescrizioni contenute nella CTU richiamata nel titolo.

L’appello proposto dalle amministrazioni era stato rigettato con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, passata in cosa giudicata. Il ricorrente si era quindi rivolto al giudice dell’esecuzione, che aveva ordinato al Comune di eseguire i lavori, nominando un ufficiale incaricato dell’esecuzione coattiva, una società per l’esecuzione delle opere e un direttore dei lavori. Non essendo state realizzate le opere, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria. La Provincia è rimasta inerte; il Comune si è costituito eccependo il ne bis in idem e deducendo di aver stanziato le somme necessarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra esecuzione forzata dinanzi al giudice ordinario e giudizio di ottemperanza. Richiamando un proprio precedente — Cons. Stato, Sez. IV, n. 1478 del 2013 —, il TAR afferma che i due rimedi possono essere proposti in via concorrente, con il solo limite sostanziale dell’impossibilità di conseguire due volte quanto dovuto. Ne deriva l’esclusione di un rapporto di pregiudizialità necessaria e della conseguente sospensione ex art. 295 c.p.c.

Il Collegio richiama anche TAR Sicilia – Catania, Sez. II, n. 605 del 2018, secondo cui nel giudizio di ottemperanza sono possibili accorgimenti idonei a evitare il rischio di duplicazione dell’esecuzione in presenza del procedimento esecutivo pendente.

Nel caso concreto, non è stato dedotto che le opere indicate dal giudice dell’esecuzione siano state eseguite. Pertanto, anche se il giudice civile ha già indicato le modalità dell’obbligo di facere, nulla osta alla pronuncia del giudice amministrativo. L’inottemperanza è incontestata: l’accantonamento delle somme da parte del Comune costituisce solo un passaggio presupposto e non il soddisfacimento dell’interesse tutelato.

Il ricorso è quindi accolto. Data la peculiarità della vicenda, segnata da una lunga inerzia nonostante l’intervento del giudice dell’esecuzione, il TAR nomina immediatamente il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Crotone o di un suo delegato, con incarico di far eseguire i lavori entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza, attingendo alle risorse del Comune o della Provincia in ragione del vincolo di solidarietà. Il compenso, a carico dei due enti in solido, è liquidato separatamente a conclusione dell’incarico.

L’immediata nomina del commissario rende iniquo l’accoglimento della domanda di penalità di mora. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico delle amministrazioni inadempienti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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