Autonomia valutativa dell’amministrazione nella convalida dei crediti per trasferimento universitario (TAR Calabria n. 1702 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il rilascio del nulla osta al trasferimento universitario l’amministrazione esercita un’autonomia valutativa che non è sindacabile nel merito delle scelte tecniche, salvo i vizi di manifesta illogicità o travisamento. La mancata convalida di un esame universitario riconosciuto in una precedente procedura non integra alcun affidamento meritevole di tutela, né costituisce indice di illegittimità, quando la diversa connessione tra esami sostenuti rientra negli apprezzamenti discrezionali riservati all’amministrazione. La comparazione con la posizione di altri candidati assume rilievo solo a fronte di una identità di situazioni non allegata né dimostrata. Il giudizio espresso in sede cautelare non vincola il giudice di merito, ma le relative conclusioni di provvisorietà possono essere richiamate ove non emergano ragioni di segno contrario.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, presentava domanda per ottenere il nulla osta al trasferimento presso il corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Catanzaro per l’anno accademico 2020/21. La graduatoria n. 14, pubblicata il 16.12.2020, riportava il mancato raggiungimento dei 40 CFU necessari per il rilascio del provvedimento.
Esercitato il diritto di accesso, il ricorrente apprendeva il riconoscimento di 34 CFU. Contestava la valutazione della Commissione assumendo il carattere contraddittorio del giudizio rispetto alle convalide operate negli anni precedenti sulla propria posizione e su quella di un altro candidato, e invocava il riconoscimento di ulteriori esami, tra cui Scienze Fisiche, Informatiche e Statistiche e Scienze Biomediche II, per un totale di 47 CFU. L’istanza cautelare era rigettata in primo grado e l’appello cautelare respinto dal Consiglio di Stato. Il ricorso giungeva alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata l’istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ne prescindeva in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso. Ribadiva quindi la validità delle conclusioni rese in sede cautelare, sia in prime che in seconde cure, non ravvisando ragioni per discostarsene.
Il percorso argomentativo muove dal principio generale di autonomia valutativa nelle singole procedure selettive, richiamando T.A.R. Roma n. 2936 del 2020. Da tale principio il Tribunale trae la conseguenza che non insorge alcun affidamento tutelabile e che non è censurabile la mancata convalida di un esame universitario ritenuto convalidabile in altre procedure selettive.
Scendendo al confronto tra i giudizi, il Collegio rileva che nel 2019 l’amministrazione aveva riconosciuto 6 CFU per Scienze Fisiche, Informatiche e Statistiche valutando unitamente Informatica e biomeccanica dello sport e Igiene statistica dello sport. Nel 2020, invece, gli esami sono stati valutati secondo diverse connessioni: Igiene statistica dello sport è stato accorpato a Sociologia dello sport, Psicopedagogia e Fondamenti di economia e diritti dello sport, consentendo il riconoscimento di Scienze Umane e Management con 8 CFU. La diversità di valutazione, osserva il Tribunale, non è illegittima perché rientra negli apprezzamenti discrezionali dell’amministrazione e ha condotto a un esito maggiormente favorevole all’istante, con due crediti aggiuntivi a fronte dei medesimi esami valutati.
Quanto al riconoscimento di Scienze Biomediche II in favore di studenti provenienti da altro Ateneo, il Collegio esclude che possa assumere rilievo, non emergendo in atti una situazione di identità tra la posizione del ricorrente e quella dei soggetti assunti a parametro di comparazione.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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