Esecuzione del giudicato e interessi ex art. 1284 c.c. escludono la penalità (TAR Campania n. 3214 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il pagamento di quanto dovuto e, ove il credito sia debito di valuta, lo maggiora degli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. a decorrere dalla notifica del ricorso. L’accoglimento di tale domanda è già idoneo a tutelare il creditore, considerata l’elevata misura degli interessi previsti dal d.lg. n. 231/2002 in questo modo applicabili, e comporta il rigetto della richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La perdurante inerzia dell’amministrazione giustifica la nomina di un commissario ad acta, con termine ulteriore per l’esecuzione e compenso a carico dell’ente inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tra l’altro, di una somma in favore del difensore antistatario. Il titolo esecutivo era stato notificato in forma esecutiva nel novembre 2019.

L’amministrazione, tuttavia, non ha corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente chiede pertanto la condanna al pagamento della somma, la maggiorazione per svalutazione monetaria e interessi nella misura dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene il ricorso fondato. L’amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito elementi ostativi alla pretesa, sicché il giudicato va eseguito. Il primo ordine è dunque quello di procedere al pagamento di quanto dovuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio qualifica il rapporto come debito di valuta. Ne deriva che la somma dovuta va maggiorata degli interessi legali a far tempo dalla notifica del ricorso, e dunque degli interessi nella misura prevista dall’art. 1284, quarto comma, cod. civ.

Su questa base il Tribunale respinge la domanda di penalità di mora. L’accoglimento degli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data di notifica del ricorso è già idoneo a tutelare il ricorrente, considerata l’elevata misura degli interessi previsti dal d.lg. n. 231/2002 in questo modo applicabili. Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 1978 del 2022.

Infine è accolta la domanda di nomina del commissario ad acta. Il commissario è individuato nel Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o in un dirigente da lui delegato. Egli si sostituirà all’amministrazione nell’ulteriore termine di sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’ente inadempiente. Il compenso eventualmente spettante è posto a carico dell’amministrazione e sarà liquidato dalla sezione su istanza documentata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna del Ministero al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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