Ottemperanza alla carta docenti: commissario senza compenso e spese ai minimi (TAR Sicilia n. 2937 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, quindi ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla condanna entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente del medesimo plesso ministeriale, con facoltà di delega e senza compenso, dovendosi ritenere l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario, accogliendo il ricorso, aveva condannato l’amministrazione all’emissione della carta docenti in suo favore e all’assegnazione della somma di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi dall’accredito al saldo.

Il titolo non risulta eseguito. Di qui il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., con costituzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli uffici scolastici regionali e territoriali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.. Il passaggio in giudicato della sentenza è attestato agli atti e risulta provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio e nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso è escluso: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il giudice precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (C.G.A.R.S. n. 138 del 2015). Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi PEC per il P.A.T. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Sulle spese, il Collegio applica gli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e liquida in favore della ricorrente, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, la somma di € 189,00 oltre accessori, IVA e CPA, da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario, in considerazione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni (Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016; n. 453 del 2015).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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